CGT verbania n. 21/2026. IMU dovuta anche in caso di immobili in degrado
La Corte conferma che box e terreni sono soggetti a IMU anche se inutilizzati o degradati, poiché l’accatastamento da solo basta a giustificare l’imposizione.
La Corte conferma la debenza dell’IMU su box e terreno per gli anni 20202023, pur se inermi, inutilizzati o in stato di degrado. L’accatastamento in categoria C/6 con rendita attribuita è di per sé sufficiente a fondare l’imposizione IMU: lo stato di collabenza o improduttività non esclude il tributo se non è stata effettuata la variazione catastale, ad esempio portando l’immobile in F/2.
Respinte anche le istanze di riduzione della base imponibile e di agevolazione per inagibilità, per mancanza delle prescritte dichiarazioni e prove riferite alle annualità d’imposta considerate.
I fabbricati sono stati regolarmente accatastati dal contribuente nella categoria C6 con rendita attribuita e che l’iscrizione rappresenta, di per sé, presupposto sufficiente per l’assoggettamento a IMU, ai sensi degli artt. 13 c. 2 DL 201/2011 e 1 L. 160/2019. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’imposta è dovuta per il solo fatto che si sia provveduto all’accatastamento, rimanendo estraneo al rapporto tributario l’effettivo utilizzo. La rendita e la categoria catastale vincolano contribuente ed ente impositore: costituiscono presupposto di fatto necessario e insostituibile per l’imposizione fiscale, che la legge commisura a tale dato.
L’accatastamento in F2 non è obbligatorio, ma l’iscrizione è necessaria affinché l’immobile sia sottratto a tassazione: era, quindi, onere del contribuente procedere con la variazione catastale, mai effettuata.
Secondo costante interpretazione della Corte di Cassazione in tema di IMU – e prima di ICI – la base imponibile è normativamente individuata mediante “una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo
Quanto al richiamo ai princìpi di collaborazione e buona fede che devono caratterizzare il rapporto tra ente impositore e contribuente, il ricorrente si è limitato ad allegare che la condizione dei fabbricati era nota al Comune, ma nulla ha dimostrato con riguardo agli anni d’imposta cui si riferiscono gli avvisi di accertamento impugnati, non potendosi ritenere dimostrata, con riguardo agli anni dal 2020 al 2023, una condizione di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
Questa Corte ha di recente affermato che, nell'ipotesi di immobile inagibile, l'IMU (come l'ICI) deve essere ridotta, in applicazione della disposizione sopra riportata, anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 6-5, n. 8592 del 26/03/2021). Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato di avere dichiarato al Comune le condizioni dei capannoni, né che queste ultime, nell'anno di riferimento, fossero al medesimo note, producendo, anzi, solo anni dopo una perizia giurata in pendenza di giudizio”.

