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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

IMU in caso di pignoramento - CGT Roma 10991/2026

Il custode giudiziario non è soggetto passivo IMU in caso di pignoramento immobiliare, poiché svolge soltanto funzioni di gestione e amministrazione del bene, senza acquisirne la proprietà.

Il custode giudiziario non può essere considerato soggetto passivo dell’IMU. Nella procedura di espropriazione immobiliare, infatti, la custodia è funzionalmente collegata al pignoramento, che si limita a imporre al debitore un vincolo di indisponibilità sul bene. Secondo la Cassazione n. 10991/2026, il pignoramento non modifica la titolarità dei beni. Il custode non ne acquista la proprietà, ma ne cura soltanto la gestione e l’amministrazione. 

Il pignoramento non modifica però la titolarità dei beni. Il custode non ne acquista la proprietà, ma ne cura soltanto la gestione e l’amministrazione. 

Ne consegue che soggetto passivo dell’obbligazione tributaria resta il debitore esecutato, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, fino all’eventuale trasferimento del bene a seguito della vendita forzata.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, sia pure con riferimento all’ICI (Cass. n. 5736/2013). Secondo la Corte, «in tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo ad un bene sottoposto a pignoramento immobiliare, le conseguenze giuridiche derivanti dall’esecuzione delle formalità del pignoramento escludono l’applicazione dell’imposta a carico del custode dei beni pignorati, mentre il relativo onere grava sul proprietario, il quale beneficia del reddito del bene, anche quando non lo utilizzi direttamente, in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti».

Pertanto, la società conserva la qualità di soggetto passivo d’imposta anche nel corso della procedura espropriativa.

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