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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

IMU degli enti pubblici. Requisiti per l’esenzione - Cassazione 26139/2026

La Cassazione chiarisce i requisiti per l’esenzione IMU degli enti pubblici, respingendo il ricorso della Regione Molise relativo ad accertamenti su immobili regionali.

Con l’ordinanza n. 26139/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Regione Molise contro il Comune di Campobasso in una controversia relativa a tre avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015, 2016 e 2017, riguardanti diversi immobili di proprietà regionale. 

La Regione invocava l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, per gli immobili degli enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, e, in subordine, quella della lett. i), relativa agli immobili degli enti non commerciali destinati allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali. Dopo essere risultata soccombente nei due gradi di merito, la Regione ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi, tutti respinti. 

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo, chiarendo che gli enti pubblici possono beneficiare non soltanto dell’esenzione prevista dalla lett. a), ma anche di quella della lett. i), con riferimento agli immobili che non siano destinati esclusivamente ai propri compiti istituzionali. 

Particolarmente significativo è il passaggio dedicato agli immobili concessi in comodato. La Cassazione richiama l’interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, alla quale riconosce efficacia retroattiva, secondo cui l’esenzione può trovare applicazione anche quando l’immobile sia concesso in comodato a un altro ente. Il semplice comodato, tuttavia, non è sufficiente. Devono ricorrere congiuntamente tre condizioni: il comodatario deve essere anch’esso un ente non commerciale; deve essere strutturalmente o funzionalmente collegato al comodante; deve utilizzare l’immobile esclusivamente per una delle attività agevolate, svolgendola con modalità non commerciali. 

La Corte precisa anche il significato del collegamento richiesto. Il collegamento funzionale consiste in una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi, fondata su una convenzione distinta dal contratto di comodato, che collochi il comodatario in posizione ausiliaria rispetto al comodante. Il collegamento strutturale presuppone invece l’inserimento degli enti in un’organizzazione più ampia, caratterizzata da rapporti di dominio, controllo, direzione o coordinamento, con una situazione di subordinazione o dipendenza dell’ente comodatario. 

Nel caso concreto, la Regione contestava l’accertamento compiuto dai giudici di merito circa la mancanza dei requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione, con particolare riferimento ai rapporti con l’Università, l’Agenzia delle Dogane e la Fondazione. Secondo la Cassazione, tuttavia, tali contestazioni miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. 

Assume quindi particolare rilievo il tema dell’onere della prova. Spetta al contribuente che invoca l’esenzione dimostrarne in concreto tutti i presupposti. Non è sufficiente, pertanto, richiamare genericamente la finalità istituzionale o culturale perseguita attraverso l’immobile: devono essere provati l’effettivo utilizzo del bene, la riconducibilità dell’attività a quelle tassativamente agevolate, il suo svolgimento con modalità non commerciali e, in caso di comodato, anche l’esistenza del necessario collegamento strutturale o funzionale tra comodante e comodatario.

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