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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

IMU fotovoltaico pertinenziale - CGT Milano 2578/2026

La CGT di Milano esamina l’assoggettabilità a IMU di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un capannone aziendale, non censito al catasto e destinato esclusivamente all’autoconsumo.

Con la sentenza n. 2578/2026, depositata il 24 giugno 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha deciso il ricorso di una S.r.l. contro cinque avvisi di accertamento IMU emessi per le annualità dal 2019 al 2023. Il Comune pretendeva l’imposta sull’impianto fotovoltaico installato sul tetto del capannone in cui la società svolge la propria attività produttiva. L’impianto, di proprietà della società, non era mai stato censito in catasto e produceva energia destinata esclusivamente all’autoconsumo aziendale.

La ricorrente sosteneva che l’impianto non fosse soggetto a IMU, trattandosi di un bene strumentale escluso dalla stima catastale in base all’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015. Contestava inoltre l’applicazione del criterio del valore contabile e la legittimità delle sanzioni. Il Comune, costituendosi in giudizio, difendeva la correttezza del proprio operato.

La Corte ha accolto il ricorso, ricordando anche che per un’annualità precedente la stessa società aveva già ottenuto una pronuncia favorevole in secondo grado. Nel motivare la decisione, i giudici hanno distinto tra due tipi di impianti. Quelli destinati all’autoconsumo, sia al servizio di un’abitazione sia di un immobile strumentale come un capannone, non richiedono un accatastamento autonomo e non incidono sul calcolo dell’IMU. Diverso è invece il caso degli impianti di grandi dimensioni, collocati a terra o di potenza rilevante, che producono energia destinata alla vendita: questi possono richiedere l’iscrizione autonoma in categoria D e determinare un aumento della base imponibile.

A sostegno di questa conclusione la Corte ha richiamato la circolare n. 27/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate. La circolare esclude l’obbligo di accatastare come unità autonome gli impianti fotovoltaici installati sugli edifici o sulle loro aree di pertinenza, assimilandoli agli impianti al servizio dell’immobile. I giudici hanno citato anche una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo del 2023, secondo la quale un impianto posto sulla copertura di un fabbricato, privo di accesso autonomo e collegato soltanto a un inverter interno, non costituisce un’unità immobiliare distinta. Pertanto, l’impianto è una semplice pertinenza dell’immobile principale, non può avere una propria rendita catastale e non può quindi essere tassato autonomamente.

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