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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

TAR Lazio sez. ii bis - s. 346/2026. Imposta di soggiorno dovuta dagli enti ecclesiastici

I pernottamenti presso enti ecclesiastici riconosciuti che svolgono attività di ricezione sono soggetti all’imposta di soggiorno, applicando le norme secondo la reale natura delle loro attività, senza equipararli a enti commerciali.

Nessuna esclusione dall’imposta di soggiorno per i pernottamenti presso Enti ecclesiastici riconosciuti a fini civili, che esercitino anche attività di ricezione ex art. 7 della Legge n. 217/1983, cioè un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c.. Ciò non significa equipararli  a Enti commerciali ma, al contrario, fare rigorosa applicazione del complesso normativo valorizzando la reale natura delle attività da essi esercitate, anche in via ancillare e strumentale.

Queste le conclusioni del TAR Lazio riportate nella sentenza 346/2026

La controversia nasce da un ente ecclesiastica gestore di una casa per ferie che riteneva di non dover applicare l’imposta ai propri ospiti, sostenendo che la struttura accoglie persone per finalità spirituali e non turistiche, e che l’attività svolta fosse da considerare come parte della missione religiosa, non come attività commerciale.

Il TAR smentisce in modo diretto questa interpretazione: la norma nazionale (art. 4 del D.Lgs. 23/2011) parla di chiunque alloggi in una struttura ricettiva, senza richiedere che lo faccia per finalità di svago o vacanza. In altre parole, ciò che conta è l’alloggio, non il motivo del soggiorno.

L’ordine religioso richiamava anche la normativa sugli enti ecclesiastici (Legge 222/1985), sostenendo che l’attività svolta fosse strumentale alle finalità di culto e dunque non da considerare un’attività economica.

Il TAR spiega con chiarezza che la normativa è diversa da come sostenuto:

  • gli enti religiosi possono svolgere attività diverse dal culto,
  • ma queste attività sono soggette alle leggi ordinarie dello Stato, incluse quelle fiscali,
  • indipendentemente dal fatto che l’ente non persegua un fine di lucro.

In questo caso, l’attività ricettiva offerta rappresenta a tutti gli effetti un’attività d’impresa, anche se non commerciale in senso stretto. E come tale, deve rispettare le regole fiscali applicabili.

Non esiste alcun obbligo per il comune di prevedere l’esenzione dall’imposta per queste fattispecie.

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