Legge di bilancio 213/2023 delibere IMU e TARI
Un intervento inatteso riguarda la sanatoria sulla tardiva pubblicazione delle delibere dei tributi locali IMU e TARI, se inviate al MEF dopo il 14 ottobre ma entro il 30 novembre. Un intervento simile avvenne nel 2020, quando il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali slittò molto in avanti.
Sanatoria per la tardiva pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.
Un intervento inatteso riguarda la sanatoria sulla tardiva pubblicazione delle delibere dei tributi locali IMU e TARI, se inviate al MEF dopo il 14 ottobre ma entro il 30 novembre. Un intervento simile avvenne nel 2020, quando il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali slittò molto in avanti.
L’efficacia dei regolamenti e delle delibere tariffarie tributarie (non patrimoniali) adottate entro i termini di legge è condizionata dal positivo superamento di una ulteriore fase di pubblicazione “speciale”. Se le delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe IMU e TARI non presentano il requisito della pubblicazione nelle modalità indicate dall’articolo 13 del dl 201/2011 e dalle altre disposizioni sui tributi locali, non potranno essere applicate. Infatti, in tal caso non valgono le regole generali sull’entrata in vigore delle deliberazioni, fissata, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del TUEL, dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione, bensì vigono delle regole speciali.
Il legislatore del decreto crescita, con le disposizioni contenute all’articolo 15 bis del dl 34/2019, mira al riordino dell’efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Ai fini IMU le norme sugli obblighi di pubblicazione trovano disciplina nella legge 160/2019.
Il termine indicato per l’invio è qualificato come perentorio e ciò comporta che la pubblicazione tardiva viene segnalata nella delibera del MEF con la dicitura di inefficacia per l’anno di competenza, che slitta all’anno successivo.
L’intervento della nuova legge di bilancio riguarda il termine di invio e pubblicazione indicati al comma 15 ter e al comma 767.
Art. 1 comma 72.
Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.
La sanatoria permette di ritenere validamente effettuato l’invio se avvenuto entro il 30 novembre 2023, azione che permetterà la pubblicazione entro il 15 gennaio 2024. La scelta del legislatore implica il coordinamento con i termini di versamento dell’IMU, secondo le indicazioni contenute nel comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019: il versamento del saldo IMU per i comuni che rientrano nella sanatoria slitta al 29 febbraio 2024.
73. L’eventuale differenza positiva tra l’imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
D'interesse anche le modifiche inserita al successivo comma 74, volte a risolvere la scadenza dell’adempimento nel caso in cui maturi di sabato o di domenica, come avvenuto nel 2023, quando il 41 ottobre maturò nella giornata di sabato.
74. A decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Va osservato che l’effetto positivo riguarda soprattutto la TARI: la sanatoria permetterà di applicare le nuove tariffe calcolate per l’anno 2023 sulla base del piano finanziario approvato secondo le regole dell’MTR2, spesso di importo maggiore rispetto all’anno precedente. La sterilizzazione dell’efficacia avrebbe obbligato ad applicare, per effetto del comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006, le tariffe TARI dell’anno precedente con il conseguente effetto negativo sulla copertura dei costi autorizzati con il PEF. Questi enti possono indubbiamente tirare un sospiro di sollievo, visto che sulla modalità di gestire tali situazioni negative, non si hanno molte armi finanziarie.

