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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

IMU. Corte di Cassazione o. 28931/2023. Esenzione per le forze dell’ordine. Serve la dichiarazione

La Cassazione ripercorre la disciplina ICI e IMU in materia di obbligo dichiarativo per concludere che la fattispecie dell’esenzione IMU riservata alle forze dell’ordine è soggetta ad obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

Nell’ordinanza in commento, la Cassazione ripercorre la disciplina ICI e IMU in materia di obbligo dichiarativo per concludere che la fattispecie dell’esenzione IMU riservata alle forze dell’ordine è soggetta ad obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

Anche dopo l’entrata in vigore dell'art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212, si può ritenere che l’eccezionale conservazione dell’obbligo della dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare della riduzione (o, a maggior ragione, dell’esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell’ente impositore.

Posto che l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha imposto al contribuente di presentare, «a pena di decadenza» dal riconoscimento dell’esenzione, la «dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica» (in formato conforme al modello ministeriale all’uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi).

Tale conclusione è valida anche per la disciplina IMU dettata dalla legge 147/2013 alla luce della chiara ed inequivoca disposizione dell’art. 1, comma 703, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale: «L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU».

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