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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

IMU. Corte di Cassazione o. 26988/2023. La delibera dei valori minimi ha valore di presunzione

Con l’ordinanza 26988/223, la Cassazione conferma l’orientamento secondo cui, i valori minimi di riferimento ai fini del versamento IMU su aree edificabili ha valore di presunzione hominis e l’adempimento di comunicare l’avvenuta edificabilità non incide sul versamento dell’IMU.

Con l’ordinanza 26988/223, la Cassazione conferma l’orientamento consolidato secondo cui, i valori minimi di riferimento ai fini del versamento IMU su aree edificabili ha valore di presunzione hominis e l’adempimento di comunicare l’avvenuta edificabilità non incide sul versamento dell’IMU.

Occorre ricordare e ribadire il principio consolidato di legittimità, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni hominis. Ne consegue che non è impedita la rideterminazione dell'imposta dovuta, qualora l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass. Sez. 5, n. 11643/2019, Rv. 653722 – 01, Sez. 6 - 5, n. 15312/2018, Rv. 649233 – 01, Sez. 5, n. 5068/2015, Rv. 635340 – 01).

La presunzione evidentemente è superabile anche da parte del contribuente, con la conseguenza nello specifico che le ricorrenti avrebbero dovuto, al fine di rideterminare l’imposta dovuta, indicare e produrre atti pubblici o privati dai quali risultassero elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (in questo senso Cass. Sez. 5, n. 17248/2019, Rv. 654691 – 01, Sez. 5, n. 11643/2019, Rv. 653722 - 01).

(...) Se, dunque, si tratta di violazione dell’art. 31, comma 20 della l. n. 289 del 2002, l’ente impositore se ne è avveduto in sede di autotutela e ha provveduto ad eliminare la sanzione con una rideterminazione dell’importo. Tale comportamento vale ad escludere che si possa parlare di violazione del principio di affidamento.

Con riferimento in generale alla rilevanza dell’omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, si richiama il principio per il quale, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, tale mancanza non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione (Cass. Sez. 5, n. 20124 del 25/07/2019 (Rv. 654955 – 01).

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