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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

IMU. Corte di Cassazione 13131/2023. Le agevolazioni sui terreni agricoli spettano anche agli agricoltori pensionati e coadiuvanti

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di cinque avvisi di accertamento IMU, per gli anni dal 2013 al 2017, relativi a terreni di proprietà del contribuente rispetto ai quali l’ente aveva negato le agevolazioni di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 13 difettando in capo allo stesso il requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola rispetto a redditi di altra natura.

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di cinque avvisi di accertamento IMU, per gli anni dal 2013 al 2017, relativi a terreni di proprietà del contribuente rispetto ai quali l’ente aveva negato le agevolazioni di cui al d.l. n. 201 del 2011, art. 13 difettando in capo allo stesso, coadiuvante dell’azienda agricola del figlio e percettore di pensione di anzianità, il requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola rispetto a redditi di altra natura.

Posto che nell’ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al d.l. n. 201 del 2011, comma 2 dell’art. 13, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi.

Infatti, il d.l. n. 104 del 2020, art. 78-bis, comma 3, nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; analogamente la l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 705, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art. 78-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all’impresa del familiare con le modalità dell’abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell’iscrizione.

Del resto “ai fini dell’applicazione dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto – deve essere desunta dal combinato disposto della l. n. 1047 del 1957, artt. 2 e della l. n. 9 del 1963, 2 e 3, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l’interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che l’attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito. (Sez. l.n. 30261 del 14/10/2022 Rv. 665932 – 01; n. 15869 del 26/06/2017 Rv. 644688 – 01; n. 9208 del 09/06/2003 Rv. 564086 – 01).

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