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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

IMU. Corte di cass. S. 26680/2023. Le rendite attribuite mediante la procedura del comma 337 devono comunque essere accertate entro i termini imposti dal comma 161 dell’art. 1 legge 296/2006

La Corte di Cassazione interviene sul delicato tema relativo alla retroattività del recupero IMU mediante attività di accertamento che assume come fondamento l’attribuzione di rendita catastale promossa ai sensi del comma 337 dell’art. 1 della legge 311/2004.

La Corte di Cassazione interviene sul delicato tema relativo alla retroattività del recupero IMU mediante attività di accertamento che assume come fondamento l’attribuzione di rendita catastale promossa ai sensi del comma 337 dell’art. 1 della legge 311/2004.

Il comma 337 prevede che "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune".

A tal fine il comma 337 prevede una deroga alle disposizioni attuali (l.n. 342 del 2000, art. 74) che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio. L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si produce dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

"(...) la deroga in esame riguarda esclusivamente l'effetto fiscale delle nuove rendite catastali - vale a dire la decorrenza dell'obbligazione tributaria - e non la retroattività del potere di accertamento dell'Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nella norma suddetta", il che induce a ritenere che "la disposizione summenzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dal d.lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (ndr l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161) )".

In assenza di espresse indicazioni da parte del comma 337, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l'I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla l. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161, con la conseguenza che l'ente impositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest'ultima norma per accertare l'imposta dovuta (così Cass., sez. T., 11 luglio 2022, n. 21811).

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