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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

IMU. Corte di cass. O. 26686/2023. Non è agricola l’area edificabile condotta dal figlio del coltivatore diretto

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte conferma una conclusione consolidata in materia di conduzione diretta ma sempre oggetto di contestazione da parte dei contribuenti. I terreni condotti dal figlio del proprietario rompono la conduzione diretta.

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte conferma una conclusione consolidata in materia di conduzione diretta ma sempre oggetto di contestazione da parte dei contribuenti. I terreni condotti dal figlio del proprietario rompono la conduzione diretta.

Con riferimento, quindi, al parametro di tassazione correlato al reddito domenicale (art. 5, comma 7, cit.), la Corte ha ripetutamente statuito che un fondo intanto può beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, in quanto sia riscontrata - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992; oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non ufficiale compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (v. Cass., 17 maggio 2017, n. 12422; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 28 aprile 2010, n. 10144; v. altresì, con riferimento alla disposizione di cui al d.lgs. n. 504/1992, art. 9, Cass., 12 aprile 2019, n. 10284; Cass., 30 giugno 2010, n. 15551; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510).

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