IMU. CGT ii grado Sicilia n. 4939/2023. È sufficiente il versamento da parte del nudo proprietario
Il Comune che ha già ottenuto il pagamento dell’IMU da parte del nudo proprietario, non può richiederlo nuovamente al titolare del diritto di abitazione.
Il Comune che ha già ottenuto il pagamento dell’IMU da parte del nudo proprietario, non può richiederlo nuovamente al titolare del diritto di abitazione.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la ritenuta titolarità del diritto di abitazione sull’intero fabbricato si pone ai fini della soggettività passiva d’imposta, ai sensi del d.lgs n. 504 del 1992, art. 3, comma l, in via alternativa alla comproprietà dell’immobile medesimo cfr. Cass. n. 33112/2018. Ma proprio tale principio consente di ritenere che il tributo corrisposto da uno dei soggetti passivi del tributo non può consentire all’ufficio di pretenderlo nuovamente nei confronti del titolare del diritto di abitazione.
Il diritto d’abitazione, ai sensi degli artt. 1021 e 1022 del c.c., è un diritto reale di godimento su bene altrui e può costituirsi a mezzo di contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata ai sensi dell’art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990).
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto l’appello, tenuto conto del reale fruitore dell’immobile su cui ricadeva la pretesa impositiva e riconoscendo la sussistenza del pagamento del tributo e l’impossibilità di duplicare per lo stesso cespite l’imposizione.

