IMU. CGT ii grado Lazio 6132/2023. Il fabbricato destinato ad agriturismo è esente IMU anche se locato
La CGT di II grado del Lazio conferma l’esenzione del fabbricato D10 accatastato come agriturismo condotto in locazione.
La CGT di II grado del Lazio conferma l’esenzione del fabbricato D10 accatastato come agriturismo condotto in locazione.
Come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza (n. 27198/2022), le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell’ambito dell’attività di agriturismo, svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all’attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l’esclusione di cui alla lett. f) dell’art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione. Va poi considerato che, già a fini ICI, la Corte di Cassazione a SSUU (con sentenza n. 18565/2009) ha affermato il principio per cui “l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale” con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557/93, conv. in l. n. 133/94, non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/92, come interpretato dall’art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207/2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all'imposta". Pertanto, essendo l’unità immobiliare oggetto dell’accertamento accatastata, nell’anno in esame, nella categoria D/10, in difetto di impugnazione del relativo classamento e categoria, essa risulta esente dalla imposizione IMU di cui all’impugnato avviso di accertamento.
Viene rigettata la tesi del Comune che negava l’esenzione IMU prevista dalla legge per gli immobili a destinazione rurale, per effetto della stipula del contratto di locazione dell’immobile stesso con cessione ad altra azienda agricola dell’attività agrituristica che avrebbe reso prevalente l’attività economica rispetto a quella agricola, con conseguente disconoscimento dell’esenzione invocata dalla contribuente. Per la CGT prevale il requisito dell’accatastamento nella categoria D10.

