IMU. CGT ii grado 996/2023. La parrocchia deve dimostrare la retta simbolica per ottenere l’esenzione
Il caso trattato dalla CGT di II grado attiene alla verifica se vi sia, da parte della Parrocchia, una gestione commerciale degli appartamenti destinati ad anziani, non essendo in discussione in capo all’ente ecclesiastico né l’esistenza del requisito soggettivo, né quello oggettivo.
Il caso trattato dalla CGT di II grado attiene alla verifica se vi sia, da parte della Parrocchia, una gestione commerciale degli appartamenti destinati ad anziani, non essendo in discussione in capo all’ente ecclesiastico né l’esistenza del requisito soggettivo, né quello oggettivo. Per beneficiare dell’esenzione IMU, l’attività svolta dall’ente deve essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell'Unione europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
Dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., 10 settembre 2020, n. 18831), l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., 3 agosto 2022, n. 24044, Cass., 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., 87 luglio 2016, n. 13970; Cass., 20 novembre 2009, n. 24500). Dove il corrispettivo simbolico «… non è il corrispettivo tenue o modesto, ma quello che escludendo completamente il rapporto sinallagmatico equivale all’assenza di corrispettivo ..» (Cass., 14 maggio 2020, nn. 8963 e 8964).
Né il contenuto dei decreti ministeriali che sono intervenuti sulla questione possono modificare le conclusioni sopra indicate; a tal proposito si deve evidenziare che il significato e la portata dei criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, e dal D.M. 26 giugno 2014, devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla Commissione UE con la decisione 2013/284 del 19 dicembre 2012 relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010, ex CP 71/2006) e secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale.
Il testo di entrambi i decreti è chiaro nel ricordare che per beneficiare della esenzione in parola le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico. In particolare, il D.M. 26 giugno 2014, e il relativo allegato, ribadendo la regola del corrispettivo simbolico, richiamano la decisione della Commissione Europea, laddove si stabilisce che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e che il limite della metà del prezzo medio può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione, ma non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite.
La circostanza che la contribuente possa avere dichiarato una retta massima inferiore alla retta media applicata in una struttura similare non dà automaticamente diritto alla esenzione in quanto è chiarito nello stesso allegato al D.M. 26 giugno 2014 che «sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione Europea spetta quindi al Comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione».
Il risultato della gestione evidenziato dalla parrocchia riguarda tutti gli immobili oggetto della gestione parrocchiale e non solo quelli utilizzati dalle persone autosufficienti; ma tale circostanza che - come correttamente sottolineato dai Giudici di prime cure - non consente di calcolare l’effettiva entità dei corrispettivi pagati dagli ospiti delle Case Fiorite per i servizi che ricevono e l’utilizzo degli appartamenti, non può condurre a poter considerare, in mancanza di ulteriori prove che avrebbero dovute essere prodotte dalla Parrocchia, che le rette pagate dagli indicati ospiti siano inesistenti ovvero simboliche.

