Fallimento. CGT ii grado della Sicilia 8081/2023. ICI dovuta dal fallito in caso di restituzione del bene
In caso di fallimento chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, l'obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo.
In caso di fallimento chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, l'obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo (cfr., ex multis, Cass. sentenza n. 15478 del 2010).
La controversia riguarda l’ICI dovuta in caso di fallimento, tenuto conto delle disposizioni che caratterizzano sia l’ICI sia la successiva IMU (non identica ma simile) nell’ipotesi di fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
Il curatore è tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non è tenuto richiedere il pagamento al curatore né ad insinuarsi nel fallimento.
Poiché nella specie la vendita non vi è stata ed il fallito è tornato in bonis a seguito del concordato fallimentare, mantenendo la proprietà dell'immobile, l'obbligazione del pagamento della imposta grava sul medesimo anche in relazione al periodo precedente in pendenza della procedura concorsuale.
Ne consegue che per il periodo considerato nell'avvisi di accertamento, in cui era pendente la procedura, non sono dovute sanzioni né interessi, per carenza dei relativi presupposti.

