DPCM 23 dicembre 2025 - recupero ICI enc 2006-2011
DPCM 23 Dicembre 2025 - Recupero ICI ENC 2006-2011.
DPCM attuativo art. 16-bis del D.L. 16 settembre 2024, n. 131
- recupero dell’ICI non versata per gli anni 2006-2011 da parte di taluni enti non commerciali
- 31 marzo 2026 termine per presentare la dichiarazione di recupero; il pagamento di imposta e interessi scade al 30 aprile 2026
I soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni d’imposta 2012 o 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni per le medesime imposte e annualità, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano entro il 31 marzo 2026, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili relativamente al periodo dal 2006 al 2011
- La dichiarazione telematica è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.
- Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013 e la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno interessato dal recupero.
- Per le annualità in cui l'aliquota effettiva non è individuabile si applica quella media del 5,5 per mille.
- Alle somme dovute si aggiungono gli interessi UE, calcolati secondo le regole eurounitarie, con interesse composto dalla “messa a disposizione” dell’aiuto al recupero. Gli interessi sono autodeterminati in dichiarazione e versati congiuntamente all’imposta.
- Il MEF adotta modello della dichiarazione e le relative istruzioni, nonché stabilisce le modalità di trasmissione e di messa a disposizione ai comuni della dichiarazione.
- Il Dipartimento delle finanze adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge n. 131 del 2024.
- Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione del Dipartimento delle finanze
Criticità segnalate: non si rinvengono istruzioni utili ad applicare le ipotesi di esclusione dal recupero Ici ancorate alla verifica del rispetto dei limiti de minimis.

