DM del 24 aprile. IMU- IMPI. Nuovi modelli dichiarativi in vista della scadenza del 30 giugno
Il ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il Decreto 24 aprile 2024 concernente l’approvazione delle “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.
Il ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il Decreto 24 aprile 2024 concernente l’approvazione delle “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.
Nel comunicato si evidenzia che la dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in siffatta ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (Art. 1, comma 759, lett. g-bis, della legge n. 160 del 2019).
https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-del-24-aprile-2024
La pubblicazione include:
- D.M. 24 aprile 2024 Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019
- Istruzioni IMU/IMPi (Decreto 24 aprile 2024)
- Modello dichiarazioni IMU/IMPi (Decreto 24 aprile 2024)
- Specifiche tecniche dichiarazioni IMU e IMPi
- Istruzioni IMU ENC (Decreto 24 aprile 2024)
- Modello dichiarazioni IMU ENC (Decreto 24 aprile 2024)
- Specifiche tecniche Dichiarazioni ENC
Tra le motivazioni indicate nel decreto, i nuovi modelli devono tener conto:
- dall’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019, e in particolare della circostanza che la dichiarazione deve essere effettuata al comune interessato, secondo modalità telematiche (occupazione abusiva);
- dall’articolo 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che “L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”;
Si riporta un passaggio significativo delle istruzioni in merito agli obblighi dichiarativi collegati alle esenzioni:
In tale contesto occorre, altresì, menzionare, tra le esenzioni per le quali scatta l’obbligo dichiarativo, quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili di cui all’art. 1, comma 759, lett. g-bis) della legge n. 160 del 2019, alla quale è dedicata un’apposita sezione all’interno del Quadro A). In particolare, si ricorda che tale disposizione prevede che sono esenti “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche,... il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione”.
È bene subito evidenziare che l’aspetto peculiare che caratterizza tale fattispecie agevolativa è quello della obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione che deve avvenire esclusivamente secondo modalità telematiche.
Inoltre, si ricorda che il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto
Le istruzioni riepilogano anche quanto avvenuto in materia di abitazione principale, dopo la sentenza della Corte costituzionale, 12 settembre-13 ottobre 2022, n. 209.
Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, viene evocato il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono le seguenti:
- i fabbricati di interesse storico o artistico.
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.
Il campo 13a “Equiparazione ad abitazione principale” è dedicato alle ipotesi in cui è espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione.
A tal fine occorre inserire:
- il numero 1 se si tratta di un immobile, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), della legge n. 160 del 2019, riconducibile nei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- il numero 2 se si tratta di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), della legge n. 160 del 2019.
Si segnala inoltre il nuovo campo 14, che deve essere compilato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle riduzioni, come descritte nella precedente parte illustrativa.
In particolare, si deve indicare:
- 0 Per nessuna riduzione;
- 1 Per immobile storico o artistico, se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all’agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;
- 2 Immobile inagibile/inabitabile, se si tratta di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all’agevolazione;
- 3 Immobile in comodato;
- 4 Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- 5 Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle “Annotazioni”.
Il campo 15 deve essere compilato se si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle esenzioni. In particolare, si deve indicare:
- Per nessuna esenzione;
- Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili;
- Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato;
- Per le altre esenzioni.
Le istruzioni alla dichiarazione IMU ENC portano delle indicazioni sul collegamento funzionale o strutturale degli immobili in caso di comodato, al fine di consentire comunque l’esenzione IMU
Per quanto riguarda la nozione di collegamento “funzionale”, occorre richiamare quanto deciso dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema, fornendo indicazioni sulla definizione del citato collegamento funzionale. Ed invero, nell’ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27761 la medesima Corte ha affrontato proprio il tema del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU nell’ipotesi di concessione in comodato di immobili da parte di un’Università in favore dell’ESU, vale a dire l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, stabilendo che “7. in tale contesto interpretativo va riconosciuta la peculiarità della fattispecie in rassegna, qualificata dal collegamento funzionale che lega l’Università all’ESU, che il Giudice dell’appello ha ravvisato nella parte in cui ha affermato che detta azienda regionale «è un ente non commerciale, funzionalmente strumentale dell’Università che (...) favorisce il diritto allo studio universitario di quella fascia di studenti meno abbienti». In tale contesto la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che “7.3. può allora considerarsi corretta la valutazione del Giudice regionale, che ha ravvisato la sussistenza del requisito in esame nel rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione di compiti e nello svolgimento di attività diverse (l’attività didattica in capo all’Università, quella ricettiva e di ristorazione in capo all’ESU), ma istituzionalmente connesse, […] riconoscendo una relazione servente, un rapporto funzionale delle prestazioni svolte dall’Azienda rispetto all’attività assicurata dall’Università nella prospettiva, costituzionalmente tutelata e normativamente disciplinata (dalla citata legge reg., che ha attuato le prescrizioni della L. 2 dicembre 1991, n. 300), di assicurare il diritto allo studio ed altresì qualificata da una compenetrazione di tipo organico, in ragione della partecipazione dell’Università all’organo gestorio dell’Azienda; 7.4. ricorre, in tali termini, nella pacifica natura pubblica dell’ESU e della detenzione dei beni da parte di questa in base ad un contratto di comodato d’uso gratuito, il (parte del) presupposto oggettivo dell’esenzione, come riconosciuto dal Giudice regionale, non realizzandosi nella fattispecie alcun effetto distorsivo rispetto alle finalità tutelate dalla norma, in quanto i beni risultano programmaticamente destinati allo svolgimento di reciproci compiti istituzionali in un rapporto sinergico tra l’attività dell’azienda e quello dell’Università”.
Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento “strutturale” tra comodatario e comodante, individuata dalla norma in commento come ipotesi alternativa, si deve fare riferimento anche in questo caso alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alle condizioni che possono consentire il mantenimento dell’esenzione IMU laddove si tratti di utilizzo del bene da parte del comodatario. Ed invero, secondo l’orientamento della Cassazione, in particolare, ciò è possibile quando “il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”. (Si vedano, tra le altre, Cass. 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., 12 maggio 2021, n. 12539; Cass. 16 febbraio 2023, n. 4953).

