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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Dipartimento delle finanze. Risoluzione 1/2026. Criteri per la classificazione dei comuni montani

La Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 precisa che l’elenco dei comuni montani non incide sull’esenzione IMU dei terreni agricoli, dopo la legge n. 131/2025.

La Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 del Dipartimento delle Finanze chiarisce che, dopo l’approvazione della legge n. 131/2025 sulle zone montane, l’elenco dei comuni montani allegato al nuovo schema di Regolamento non ha alcuna rilevanza ai fini dell’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per individuare i comuni nei quali tali terreni non sono assoggettati a IMU, continua a trovare applicazione esclusiva l’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 1993.

La legge del 2025 prevede infatti che un apposito Regolamento, da adottare con DPCM sulla base di dati ISTAT, individui i comuni montani secondo parametri aggiornati (altimetrici e di pendenza), corredando tali criteri con un elenco puntuale dei comuni interessati.  L’elenco non può sostituire quello risalente al 1993 che da oltre trent’anni viene utilizzato per individuare i territori nei quali i terreni agricoli beneficiano dell’esenzione dall’IMU.

Il Dipartimento delle Finanze ricorda che la disciplina IMU vigente – oggi contenuta nell’art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160/2019 – collega espressamente l’esenzione dei terreni agricoli alla collocazione in aree montane o di collina delimitate secondo i criteri della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

La legge n. 131/2025 stabilisce esplicitamente che la classificazione dei comuni montani adottata ai fini della legge del 2025 non si applica né alle misure della Politica agricola comune né, soprattutto, all’esenzione IMU dei terreni agricoli, che “continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore”.

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