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IMU accertamento e riscossione 3 min di lettura

DECRETO MINISTERIALE 27 GENNAIO 2026. RECUPERO ICI ENTI NON COMMERCIALI. Approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo

Il Decreto del MEF del 27 gennaio 2026 approva modello, istruzioni e specifiche per il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo relativo all’esenzione ICI 2006–2011 per immobili di enti non commerciali.

https://www.finanze.gov.it/it/archivi/notizie/dettaglio-notizie/Recupero-ICI-enti-non-commerciali

Con il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 gennaio 2026 sono stati approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo connesso all’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili (ICI) applicata, nel periodo 2006–2011, agli immobili utilizzati da enti non commerciali (ENC).

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 16-bis del Decreto legge 16 settembre 2024 n. 131 (Decreto Salva-infrazioni), che ha definito le modalità di recupero dell’agevolazione fiscale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il procedimento di recupero riguarda i casi in cui l’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 sia stata applicata, nel periodo 2006–2011, a immobili utilizzati per attività considerate istituzionali solo formalmente, ma che nella realtà operavano secondo logiche assimilabili a quelle di natura commerciale.

La qualificazione dell’attività come commerciale o non commerciale viene effettuata seguendo i criteri successivamente definiti dall’art. 91bis del d.l. 1/2012 e dal decreto ministeriale del 19 novembre 2012 n. 200, richiamati nelle istruzioni relative al modello dichiarativo.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2026.

Sono tenuti a inviare la “Dichiarazione Recupero ICI” gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 o 2013:

  • abbiano presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta dovuta superiore a 50.000 euro;
  • oppure siano stati obbligati al pagamento, anche tramite accertamento, di più di 50.000 euro per IMU o TASI riferite agli stessi anni.

Il superamento della soglia dei 50.000 euro rappresenta quindi il criterio che determina l’obbligo di presentazione.

Il modello approvato dal MEF presenta le seguenti peculiarità:

  • è unico e comprende tutti gli immobili dell’ente situati sul territorio nazionale;
  • si riferisce all’intero arco temporale 2006–2011;
  • deve essere inviato esclusivamente in via telematica tramite Entratel o Fisconline;
  • può essere trasmesso direttamente dall’ente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998.

Per ciascun anno dal 2006 al 2011 occorre stabilire se l’ICI dovuta sugli immobili imponibili:

  • rientra nel regime “de minimis” ordinario;
  • oppure nel regime “de minimis SIEG” (servizi di interesse economico generale);
  • oppure è coperta da un regime di aiuto autorizzato o esente da obbligo di notifica.

Solo le somme che non trovano collocazione in nessuna di queste categorie diventano effettivamente soggette a recupero.

Per semplificare, le istruzioni consentono di confrontare l’imposta dovuta in ciascun anno con una porzione annuale del massimale “de minimis”:

  • 66.666 euro per il regime ordinario;
  • 166.666 euro per il regime SIEG.

Le istruzioni, tuttavia, non forniscono criteri puntuali per stabilire quando un’attività possa essere classificata come SIEG.

Il versamento deve essere effettuato sull’importo complessivo di imposta e interessi.

Qualora l’importo superi 100.000 euro, è ammessa la rateazione in quattro rate trimestrali di pari importo, da indicare espressamente nella dichiarazione.

Controlli. 

I Comuni possono utilizzare i dati dichiarati per l’esercizio dei poteri di controllo e accertamento, esercitabili fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L’art. 16-bis, comma 7, del D. L. n. 131 del 2024 stabilisce che le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla stessa disposizione, sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l’ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate. 

La norma in commento fissa specifiche sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione del recupero ICI, di dichiarazione infedele e di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell’importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del quaranta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, l’art. 16-bis, comma 8, del D. L. n. 131 del 2024 stabilisce che si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

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