Vai al contenuto

IMU accertamento e riscossione 3 min di lettura

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. 110. Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. (GU n.184 del 7-8-2024)

Dall’otto agosto 2024 è in vigore il decreto delegato sulla riscossione, emanato in attuazione della legge delega fiscale 111/2023. Le novità sono rivolte alla riscossione coattiva condotta mediante l’agente nazionale della riscossion

Vigente al: 8-8-2024

Dall’otto agosto 2024 è in vigore il decreto delegato sulla riscossione, emanato in attuazione della legge delega fiscale 111/2023. Le novità sono rivolte alla riscossione coattiva condotta mediante l’agente nazionale della riscossione. La norma cancella le comunicazioni di inesigibilità previste dal d. lgs. 112/99 e la disciplina del diniego al discarico, modificata più volte negli anni, ma, di fatto, mai applicata. Le nuove regole dispongono il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento dei carichi e la possibilità di discarico anticipato deciso dallo stesso agente nazionale. Gli enti titolari del credito, a loro volta, possono avanzare richiesta anticipata dei residui non riscossi, dopo ventiquattro mesi per i carichi che sono già in gestione dell’agente nazionale alla data di entrata in vigore della norma. Per i carichi che saranno affidati successivamente all’8 agosto 2024, i carichi potranno essere richiesti tra 24 e 30 mesi. Sono comunque esclusi i carichi per i quali sono in corso procedure esecutive e quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1 (riscossione sospesa, procedure esecutive o concorsuali pendenti, rateazioni in corso). La norma subordina la facoltà all’adozione di appositi decreti che dovranno essere emanati per la piena operatività delle nuove opzioni.

L’articolo 5 disciplina le opzioni che si possono considerare per gestire i residui non riscossi restituiti:

  • Direttamente da parte dell’ente impositore
  • Uno dei soggetti elencati dallo storico comma 5 dell’articolo 52 del d. lgs 446/97, quindi, concessionari iscritti all’albo della riscossione, società pubbliche con affidamento in house, società miste iscritte all’albo.
  • Riaffidamento all’ADER per due anni alle condizioni che la medesima renderà note, tuttavia subordinato anche alle condizioni che si leggono nel successivo comma 2

In caso di discarico anticipato, l’ente può riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, se ha conoscenza di nuovi circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunicando i beni del debitore da aggredire. 

Va evidenziato che le cause di diniego al discarico sono state limitate, rispetto al precedente assetto, alla verifica degli obblighi definiti dalle lettere a) e b) dell’articolo 1 per i carichi futuri (affidati dal 2025) e della sola lettera b) per i carichi pregressi, ma solo per gli obblighi che decorrono dall’entrata in vigore del nuovo decreto ( 8 agosto 2024).  La contestazione e l’eventuale mini-risarcimento riguardano solo questioni di decadenza e prescrizione mentre non sono state riprese le contestazioni fondate sulle attività cautelari ed esecutive non svolte. 

L’articolo 7 prevede la nomina di una commissione appositamente costituita per l’analisi del magazzino  ADER (ex Equitalia) per proporre le possibili soluzioni da attuare con successivi provvedimenti al fine di conseguire il discarico del magazzino entro:

a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; 

b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017; 

c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024. 

Come conseguenza della nuova disciplina vengono abrogate tutte le norme sulle inesigibilità dalla riforma precedente.

Altre disposizioni di rilievo riguardano:

  • l’ampliamento della disciplina della dilazione di pagamento per i carichi affidati all’Agente nazionale, che permette di superare le 120 rate, con l’individuazione dei criteri ai fini della valutazione dello stato temporaneo di difficoltà
  • il chiarimento relativo all’obbligo di presentazione del conto di gestione da parte dei concessionari che gestiscono le entrate, anche se incassano sul conto del comune. Su quest’ultimo aspetto sarà necessario comprendere i contenuti del documento contabile considerando che il maneggio di denaro non caratterizza più la figura concessoria, salvo eventuali eccezioni.
Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.