CTG ii grado Emilia Romagna 7/2024. Spetta l’esenzione IMU anche in caso di locazione parziale dell’immobile.
Il caso trattato dalla CGT suscita forte interesse per i comuni che spesso si trovano a riscontrare la presenza di immobili locati anche se risulterebbe residenza anagrafica del contribuente.
"Non impedisce la richiesta di agevolazioni IMU la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi”
Il caso trattato dalla CGT suscita forte interesse per i comuni che spesso si trovano a riscontrare la presenza di immobili locati anche se risulterebbe residenza anagrafica del contribuente.
Nel caso in esame, la contribuente ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto all’obbligo di registrare il contratto di locazione. Come risulta dagli atti, la locazione non ha interessato l’intero immobile, ma una sola stanza, per alcuni mesi dell’anno. Si tratta di una locazione di una stanza a due studenti per il periodo della durata dei corsi di studio. La registrazione del contratto e il canone locativo, decisamente inferiore ai canoni di locazione di un intero immobile (circa 200 /300 euro al mese a posto letto), è in linea con i prezzi correnti nelle città universitarie , dove non è insolito trovare proprietari di immobili che, per affrontare le spese correnti, concedono per periodi di tempo limitato, una o più stanze della propria abitazione a studenti o a lavoratori con contratti di locazione di durata limitata.
Non sta all’ Ufficio, secondo questo giudice, entrare nelle scelte personali e valutare se la famiglia, in questo caso una mamma con un bambino, abbia o meno bisogno di “incrementare le entrate” cedendo in locazione – temporanea – una stanza della propria abitazione a terzi. L’Ufficio semmai avrebbe dovuto, non presumere, ma dimostrare che la contribuente aveva trasferito la propria abitazione in un altro immobile. Questa dimostrazione non risulta agli atti, solo riflessioni di opportunità che, da un punto di vista giuristico appaiono essere ininfluenti.
Di questo stesso avviso è anche la Suprema Corte di cassazione che nell’ordinanza sez. 5, n. 19989 del 27.07.2018, conferma che “non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi”. È appena il caso di ricordare che in occasione di una serie di risposte a domande frequenti (FAQ) fornite dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) nel 2016, quest’ultimo veniva a specificare che in caso di locazione di alcune stanze dell’abitazione principale (locazione parziale dell’immobile adibito a prima casa) il titolare non veniva a perdere tale destinazione, continuando a beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IMU come prevista dall’art. 1 c. 707 della L. 147/2013. Tale interpretazione è stata incidentalmente confermata anche da una risposta ad un interpello data dal Comune di Roma il 14.07.2020, che richiamando la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 18.05.2012, ritiene che nel caso in cui l’abitazione principale sia parzialmente locata e l’uso prevalente, rimanga quello di abitazione principale, in quanto l'eventuale locazione di una porzione di essa di per sé non comporta la perdita delle agevolazioni come prima casa. Si ricorda, nel merito, anche la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che con la sentenza n. 8/07/22 del 25.01.2022, ha affermato che è “possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile senza alcun problema, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'Imu.” (CTR Abruzzo n. 8/07/22 del 25.01.2022)

