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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana 712/2024. IMU enti non commerciali

La sentenza in commento applica la nuova norme di interpretazione autentica relativa all’esenzione degli enti non commerciali che non utilizzano direttamente l’immobile.

La sentenza in commento applica la nuova norme di interpretazione autentica relativa all’esenzione degli enti non commerciali che non utilizzano direttamente l’immobile.

Tra gli immobili che sono stati considerati non meritevoli di esenzione, la Corte di sofferma sul fabbricato concesso in comodato gratuito ove si svolge attività di formazione destinata alla prima infanzia. L’attività è ritenuta dalla CGT rientrante tra quelle previste come meritevoli di esenzione rispondente ad esigenze di carattere generale. La Corte ritiene che, a fronte degli orientamenti giurisprudenziali, il legislatore ha compiuto una opzione precisa, adottando una norma di interpretazione autentica che ipotizza la coincidenza tra titolare ed utilizzatore anche quando il bene sia concesso in comodato ai soggetti di cui all’art. 7 c. 1 lett. c) TUIR , che siano funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente e sempreché l’utilizzatore svolga nell’immobile, con modalità non commerciali, le attività di cui al cit. art. 7 c. 1 lett i) d.lgs. 504/92 (art. 1 c. 71 l. n. 213/2023). 

I suddetti requisiti sembrano nella specie del tutto rispettati: l’immobile è concesso da un ente non commerciale ad un ente omologo a titolo di comodato gratuito; i due enti condividono gli scopi dell’attività che sono quelli di fornire un servizio educativo ai bambini in fase prescolare supportando adeguatamente le famiglie che ne hanno esigenza; il collegamento funzionale e strutturale ricavabile dei due dati appena evidenziate diventa altresì organico ove si consideri che il legale rappresentante del primo ente (D. B.) è anche presidente del consiglio direttivo del secondo.

In ordine al fatto che ai destinatari del servizio viene richiesta una contribuzione, comporta comprendere se la gestione sia di tipo commerciale o meno. A tal proposito, viene richiamata la circolare del MEF 26.6.2014 che esclude la gestione di tipo commerciale qualora si tratti di attività “paritaria” che garantisca la non discriminazione. L’attività didattico/formativa ha, nel tempo, assunto forme variegate nell’offerta e nella funzionalità: non v’è dubbio che, esercitata in date forme e con determinate modalità, essa rivesta in modo evidente il carattere della commercialità, talora anche redditizia (basti pensare a singoli o enti deputati a dispensare servizi di istruzione privata, formazione per avviamento al lavoro, formazione per la partecipazione a concorsi o ad abilitazioni e così via). 

La finalità è tra quelle esplicitamente previste come meritevoli di esenzione perché rispondente a finalità di tipo sociale, sicché, se si esclude il caso – di lampante soluzione – in cui il servizio viene reso gratuitamente occorrerà poi stabilire, negli altri casi, quale sia la soglia della contribuzione che consenta di ritenere “non commerciale” la gestione del servizio. 

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