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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di giustizia tributaria di prato s. 228/2025. Provvedimento di autotutela annullato dalla CGT. Conseguenze

La sentenza chiarisce che l’impugnazione davanti alla CGT riguarda il diniego di autotutela obbligatoria (art. 10‑quater, Statuto del contribuente), non gli avvisi IMU non contestati nei termini.

Un primo interessante riscontro sulle possibili conseguenze di un diniego di autotutela impugnato dinanzi alla CGT.

Nella sentenza, il giudice evidenzia come l’impugnazione non riguardi gli avvisi di accertamento IMU, che non erano stati impugnati nei termini, bensì il diniego espresso di autotutela obbligatoria (art 10 quater statuto del contribuente).

Da qui, il giudice richiama la disciplina dell’autotutela come riformata dall’art. 10‑quater dello Statuto del contribuente, sottolineando che la norma distingue tra autotutela facoltativa e autotutela obbligatoria. Quando ricorre uno dei casi previsti dall’autotutela obbligatoria, l’amministrazione non ha alcuna discrezionalità: deve annullare l’atto impositivo.

Uno di questi casi è l’“errore sul presupposto d’imposta”. L’ente impositore aveva emesso gli avvisi IMU assumendo che l’esenzione per la casa familiare assegnata alla ex moglie fosse cessata al compimento della maggiore età della figlia. Tuttavia, la sentenza di divorzio – pienamente valida e vincolante – stabiliva chiaramente che l’assegnazione durava fino ai 26 anni o fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica della figlia.

Il contribuente aveva anche dimostrato che negli anni oggetto di accertamento la figlia non era ancora autonoma economicamente. Dunque, l’ente aveva applicato l’imposta come se il presupposto impositivo esistesse. Si trattava quindi di un eventuale errore pienamente rientrante nell’autotutela obbligatoria.

Il caso, tra l’altro, è un tema assai discusso nei comuni in ordine all’esatta portata della normativa che ha ridisegnato la fattispecie del genitore affidatario del figlio. Nella sentenza si ricorda anche che la disciplina IMU deve essere interpretata in modo coerente con il diritto civile: l’assegnazione della casa familiare non tutela solo i figli minorenni, ma anche quelli maggiorenni non autosufficienti. 

Una volta riconosciuto l’errore sul presupposto d’imposta, il giudice osserva che non vi erano nemmeno ostacoli temporali o processuali all’obbligo di annullamento in autotutela: non esisteva alcuna sentenza passata in giudicato favorevole all’ente e l’istanza del contribuente era stata presentata entro un anno dalla definitività degli avvisi.

Per questi motivi, la Corte annulla il diniego, precisando però che non può intervenire direttamente sui due avvisi IMU, perché non erano stati impugnati nei termini. Spetterà quindi ora all’ente, in esecuzione di quanto stabilito dal giudice, procedere all’annullamento degli avvisi stessi. Se non lo farà, il contribuente potrà rivolgersi al giudice dell’ottemperanza per ottenerne l’esecuzione.

Pertanto, la CGT:

  • non può annullare direttamente gli avvisi IMU, perché non sono stati impugnati nei termini;
  • può solo annullare il diniego, che è l’atto impugnabile in caso di mancato esercizio dell’autotutela.

Dopo la sentenza:

  • l’ente dovrà annullare gli avvisi di accertamento IMU 20202021;
  • se non lo farà, il contribuente potrà ricorrere al giudizio di ottemperanza (art. 70 d.lgs. 546/1992).
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