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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione ssuu o. 1527/2026. Imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva non è agente contabile

Il mancato pagamento da parte delle strutture ricettive dell’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione tributaria.

Il mancato pagamento da parte delle strutture ricettive dell’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione tributaria.

La Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha chiesto la condanna dell’amministratore di struttura ricettiva per mancato versamento al Comune dell’imposta di soggiorno incassata negli anni 2022–2023.

L’amministratore ha chiesto il regolamento preventivo sostenendo che non è agente contabile, e che la causa spetta al giudice tributario, non alla Corte dei Conti.

Il gestore di una struttura ricettiva, dopo la riforma del 2020, è ancora un “agente contabile” soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti? Oppure è diventato un “responsabile d’imposta” e quindi la controversia è solo tributaria?

Secondo la Corte, a seguito del DL 34/2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha assunto «natura esclusivamente tributaria», così determinando «il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria». 

L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale «dipendente», ha la stessa natura tributaria dell’obbligo che grava sugli ospiti della struttura ricettiva (soggetto passivo d’imposta). La responsabilità dell’albergatore, dunque, non è limitata, come invece quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento, e salvo il diritto di rivalsa.

Ne consegue che non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale.

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