Corte di Cassazione ssuu 23488/2026 e 23489/2026. ICI. L’esenzione per abitazione principale non necessita del nucleo familiare
La Cassazione stabilisce che, ai fini dell’esenzione ICI per l’abitazione principale, contano i requisiti del singolo contribuente e non quelli dell’intero nucleo familiare
Anche ai fini ICI, l’esenzione per abitazione principale riguarda unicamente i requisiti che deve possedere il contribuente e non la vicenda del nucleo familiare.
Con le sentenze nn. 23488 e 23489 del 18 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione adeguano l’interpretazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 alla pronuncia della Corte costituzionale n. 112/2025 , che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui subordinava l’esenzione alla dimora abituale dell’intero nucleo familiare.
Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 112/2025, che ha dichiarato illegittima la disposizione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 nella parte in cui richiedeva, per beneficiare dell'esenzione, che nell'immobile dimorassero abitualmente anche i familiari del contribuente.
La Corte evidenzia che l'ICI, come l'IMU, è un'imposta di natura reale e deve essere collegata all'immobile e al suo effettivo utilizzo come abitazione principale; è irragionevole negare l'agevolazione a un contribuente solo perché il coniuge o altri familiari dimorano abitualmente in un diverso immobile per ragioni lavorative, personali o familiari. Il riferimento al "nucleo familiare" determina una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti non coniugati e contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e tutela della famiglia.

