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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione s. 4724/2024. La delibera dei valori venali delle aree edificabili AI fini IMU, puó essere disattesa con nuova stima.

Nel ricorso proposto dal Comune, la suprema Corte sindaca la motivazione resa dalla CTR, in ordine al profilo della stima e del quantum della debenza, ritenendola apparente, dato che la Commissione si è limitata a sostenere genericamente che la stessa non avrebbe tenuto conto dei provvedimenti indicati dal Comune negli avvisi.

Nel ricorso proposto dal Comune, la suprema Corte sindaca la motivazione resa dalla CTR, in ordine al profilo della stima e, dunque, del quantum della debenza, ritenendola apparente, dato che la Commissione, dopo aver qualificato come “apprezzabile nella sua articolata esposizione” la stima (basata sulla consulenza del geom...) prodotta dal contribuente, si è limitata a sostenere genericamente che la stessa non avrebbe tenuto conto dei provvedimenti indicati dal Comune negli avvisi. 

Ai fini della determinazione del valore imponibile, il giudice di merito, investito della questione, non può esimersi dal verificare che la misura del valore venale in comune commercio, attribuito ad un'area fabbricabile, sia ricavata in base ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto dell'anno di imposizione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9529 del 07/04/2023).

La suprema Corte ha ribadito il principio, cui la corte tributaria si uniformerà, secondo cui, in tema di ICI, le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17248 del 27/06/2019).

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