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IMU accertamento e riscossione 3 min di lettura

Corte di Cassazione s. 32364/2025. AI fini dell’esenzione IMU rileva il corrispettivo simbolico

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, approfondisce la questione del corrispettivo simbolico in una controversia che vede coinvolto un ente religioso per l’esercizio di diverse attività, compresa quella didattica.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, approfondisce la questione del corrispettivo simbolico in una controversia che vede coinvolto un ente religioso per l’esercizio di diverse attività, compresa quella didattica.

Dagli estratti dei bilanci, oltre ad un’attività economica di ricezione alberghiera indifferenziata non minimale, si riscontrava l’esistenza di proventi per l’attività didattica derivanti dalle iscrizioni e dalle rette versate dagli utenti. In particolare, per l’anno 2010 le rette scolastiche ammontano ad euro 221.340,00 e quelle per l’accoglienza (indifferenziata) ad euro 140.097,48; per il 2011 gli importi sono rispettivamente di euro 230.039,20 e 190.978,29 somme che da sole, cioè non computando i contributi pubblici, coprono il 65% circa dei costi per il 2011 e circa il 50% per il 2010. Se ci si limita alle rette scolastiche il contributo è compreso tra il 30/35% dei costi. Dette percentuali evidentemente aumentano se si computano i contributi pubblici per ciascun anno. Non può diversamente rilevare che le rette applicate dall’Istituto risultassero «inferiori a quelle indicate dal MIUR» in quanto «il corrispettivo puramente simbolico non è il corrispettivo tenue o modesto, ma quello che, escludendo completamente il rapporto sinallagmatico, equivale all'assenza di corrispettivo.

Analoghi rilievi sono stati svolti a riguardo della «attività di ospitalità in relazione ai proventi complessivi sia per le tariffe applicate, non essendovi stata contestazione sul punto riguardo alla tabella comparativa con altre strutture riportata dal Comune che evidenzia corrispettivi assimilabili»; attività, questa, che risultava rivolta «ad un pubblico indifferenziato» - e non anche «ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.)» - e rispetto alla quale pur rilevava la «discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l'intero anno solare».

La Suprema Corte, premette che  la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è stata interpretata dalla Corte nel senso che le previste esenzioni «presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito»; ai fini dell’integrazione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione - ed un requisito soggettivo - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, è necessario che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico; il corrispettivo simbolico è quello caratterizzato da un ricavo irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso, in quanto avente natura meramente formale e utile a rendere la prestazione più prossima a un'erogazione gratuita che a quella sotto remunerata rispetto ai parametri medi di settore ( Cass., 2 ottobre 2023, n. 27821). 

Ed a riguardo, poi, del criterio qualificatorio con riferimento allo svolgimento dell’attività didattica – riassumibile nelle indicazioni fornite dal MIUR sul costo medio per studente, indicazioni che dovevano considerarsi «utili quanto meno quali parametri di riferimento per determinare il valore effettivo del servizio reso e, di conseguenza, l’importo delle rette scolastiche da ritenersi simbolico.» [v., con riferimento all’IMU, le istruzioni allegate al d.m. 26 giugno 2014, secondo la quale se il corrispettivo medio (cd. Cm) percepito dall’Ente è inferiore o uguale al costo medio per studente (cd. CMS) «ciò significa che l’attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione»] - si è, in particolare, rilevato, da un lato, che «le istruzioni ministeriali non possono vincolare l'interpretazione del dato normativo» e, dall’altro, che «l'imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dalla previsione normativa del D.M. 19 novembre 2012, art. 4, comma 3, lett. c), che ha costituito diretta attuazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91, comma 3-bis, circa la determinazione dei "requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), come svolte con modalità non commerciali".

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