Corte di Cassazione s. 30342/2025. Esenzione IMU case per ferie spettante solo in caso di corrispettivo simbolico
La Corte di Cassazione conferma il necessario requisito del prezzo simbolico per la casa per ferie gestita da ente religioso. Irrilevante il risultato di gestione.
La Corte di Cassazione conferma il necessario requisito del prezzo simbolico per la casa per ferie gestita da ente religioso. Irrilevante il risultato di gestione.
La CGT di secondo grado aveva respinto le eccezioni sollevate dal ricorrente rilevando l’uso promiscuo dell’immobile, parte adibito a residenza per sacerdoti e studenti lituani e parte utilizzato come casa per ferie, aperta tutto l’anno e con un volume d’affari rilevante, ritenendo che l’istituto non avesse dimostrato il requisito oggettivo necessario per l’esenzione IMU. Secondo la CGT, l’attività ricettiva a pagamento integra una modalità commerciale, a nulla rilevando che la gestione fosse in perdita. Ha dunque escluso l’esenzione per gli alloggi di sacerdoti o suore, atteso che non risultava provato che vi si svolgessero attività di religione e di culto.
L’istituto religioso ribadiva che l’attività di “Villa Lituania” era svolta in perdita e con corrispettivi simbolici, senza scopo di lucro, e rivolta a una categoria specifica di ospiti, secondo finalità solidali e religiose. La sentenza di appello, nel ribaltare quella decisione, avrebbe quindi illegittimamente invertito l’onere della prova, pretendendo dal contribuente l’accertamento di fatti che invece, per legge e giurisprudenza, spettava al Comune dimostrare.
La suprema Corte richiama aspetti ampiamente trattati dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella recente ordinanza della Cassazione n. 6501/2024. In particolare, i presupposti esonerativi IMU devono sussistere congiuntamente, cioè sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e il fatto che le modalità concrete di svolgimento dell’attività, legalmente previste dall’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92 (come nel caso di attività alberghiera e ricettiva), devono essere non commerciali e non alterare la libera concorrenza. L’onere di provare il possesso di tali requisiti grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Inoltre, per le case per ferie gestite da istituti religiosi (come già affermato da precedenti pronunce: Cass. n. 7415/2019, n. 19072/2019, n. 4066/2019), è necessario che i corrispettivi siano non solo inferiori al valore di mercato, ma sostanzialmente simbolici, in conformità anche al diritto europeo. È irrilevante il risultato di gestione, in particolare che l’attività abbia operato in perdita nell’anno considerato (Cass. n. 32311/2022).
Riguardo alla distribuzione dell’onere della prova, questa Corte ha affermato che spetta al contribuente dimostrare concretamente il possesso dei requisiti per l’esenzione, ossia che l’attività a cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali (Cass. 6711/2015; Cass. 19072/2019). Nel caso di specie, tale condizione non è stata ritenuta dimostrata nella valutazione di merito, che non è soggetta a revisione in sede di legittimità.

