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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione s. 26921/2025. Nessun obbligo dichiarativo IMU per il terreno agricolo divenuto area edificabile

Nuovo principio di diritto in materia di obbligo dichiarativo IMU.

Nuovo principio di diritto in materia di obbligo dichiarativo IMU:

«l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore».

Il nuovo orientamento della Cassazione si fonda in una interpretazione evoluta dello Statuto del contribuente che dà rilevanza alle informazioni a conoscenza dell’ente impositore, alla luce della progressiva valorizzazione del principio di buona fede e collaborazione recato nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente che impone di non richiedere al soggetto passivo dati e notizie nella disponibilità dell’ente impositore.

La ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 - secondo cui resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico –, che va individuata nella irrilevanza della dichiarazione tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le procedure telematiche, è ravvisabile altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già a conoscenza dell’ente impositore.

La presentazione della dichiarazione si rivela superflua allorquando correlata alla trasformazione della destinazione (urbanistica) di un’area rimessa alle prescrizioni della pianificazione urbanistica comunale e, dunque, variazione deliberata dall’ente medesimo.

Dal punto di vista operativo, il venir meno dell’obbligo dichiarativo, sposta l’attività accertativa sulla liquidazione del tributo con sanzione del 25% (ex 30%) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’omesso versamento (e non all’omessa dichiarazione).

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