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IMU accertamento e riscossione 3 min di lettura

Corte di Cassazione. S. 24.200/2024. Enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione IMU

Importante conferma della Corte di cassazione con sentenza 24200/2024 del filone interpretativo che ritiene necessaria la presentazione della dichiarazione IMU per beneficiare delle esenzioni di legge.

Importante conferma della Corte di cassazione con sentenza 24200/2024 del filone interpretativo che ritiene necessaria la presentazione della dichiarazione IMU per beneficiare delle esenzioni di legge.

Con la sentenza n. 24200/2024, la Corte di cassazione affronta nuovamente il problema della natura della dichiarazione Imu che gli enti non commerciali sono tenuti a presentare ogni anno, ritenendo che la dichiarazione sia prevista a pena di decadenza.

Si tratta di un arresto importante, che si innesta in un filone interpretativo che aveva già ritenuto necessaria la presentazione della dichiarazione ai fini dell’accesso alle esenzioni previste dalla normativa. Filone giurisprudenziale di cui ha preso atto già lo stesso Dipartimento delle finanze, che nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU ENC, approvate con il decreto del 24 aprile 2024, precisa, citando la Cassazione n. 37385/2022, che il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale per tutti i casi in cui è previsto tale onere, la decadenza dal beneficio previsto dalla norma, ovvero l’esenzione.

La sentenza n. 24200/2024, invero, aggiunge ulteriori e nuove considerazioni, individuando un preciso obbligo posto a pena di decadenza. 

La Corte ritiene che l’obbligo dichiarativo esista fin dalla disposizione dell’art. 2 comma 5 bis del dl 102/2013 (disposizione dedicata agli enti di ricerca scientifica). Secondo la Corte, invece, la norma, nel porre l’obbligo dichiarativo, fa riferimento «ai benefici considerati nel citato articolo, tra cui è annoverato anche quello dell’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504», rispetto al quale il dl 102/2013 ha aggiunto, quale attività protetta, anche quella di ricerca scientifica. Per la Corte sarebbe del tutto irragionevole - a parità di attività tutelate - limitare tale onere dichiarativo alla sola attività di ricerca scientifica per il sol fatto che la decadenza è stata prevista dalla stessa disposizione che ha incluso le unità immobiliari in cui si svolge l’attività di ricerca scientifica tra quelle esenti dal pagamento dell’Imu. Ipotizzare un diverso trattamento, quanto all’obbligo dichiarativo, tra le medesime ipotesi di esenzione previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992 risulterebbe, invero, del tutto ingiustificata e non costituzionalmente compatibile secondo l’articolo 3 della Costituzione.

Secondo la Corte, in ogni caso, anche in assenza di una espressa indicazione della norma, l’esenzione non potrebbe essere riconosciuta, perché si tratterebbe di un obbligo necessario per consentire all’ente impositore di verificare la veridicità dei dati esposti, a garanzia del buon funzionamento dell’amministrazione pubblica.

La sentenza affronta anche altra questione della natura della dichiarazione, ovvero se vada considerata come atto di volontà o come mera ed emendabile dichiarazione di scienza. Sul punto, viene richiamata una consolidata giurisprudenza di legittimità che considera dichiarazioni di volontà quelle dirette a ottenere un beneficio fiscale. Ciò comporta che l’omissione non potrebbe essere sanata invocando il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge.

Risulta, per tale via, non conferente il richiamo alle pronunce di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2002, n. 15063 e Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378), in quanto relative alla dichiarazione dei redditi, intesa come atto non negoziale e non dispositivo, recante - questa si - una mera esternazione di scienza e di giudizio, i cui principi, quindi, non sono invocabili nel diverso ambito - qui in discussione - della dichiarazione volta al conseguimento di un beneficio fiscale ed avente, quindi, contenuto e valore negoziale (cfr. tra le tante, Cass., Sez. T., 15 novembre 2021, n. 34266 cit.), che non può essere invocato in sede contenziosa quando l'istante è decaduto dall'esercizio della relativa facoltà.

13. Tirando le conclusioni delle riflessioni svolte, va, allora, preso atto che la contribuente non aveva espresso entro la data del 30 novembre 2014 la volontà di volersi avvalere del benefico di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, avendo manifestato tale intendimento solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento impugnato e, quindi, tardivamente, quando cioè era decaduta dalla relativa facoltà.

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