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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione s. 20097/2026. IMU versamento in presenza di procedure concorsuali

IMU e procedure concorsuali: la sospensione dei tributi locali riguarda solo gli immobili in liquidazione giudiziale o coatta amministrativa; il versamento dell’imposta spetta al curatore o commissario liquidatore

La disciplina speciale prevista per il versamento IMU riguarda gli immobili compresi nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa 

Con la sentenza n. 20097 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che la sospensione del pagamento dei tributi locali durante una procedura concorsuale rappresenta un'eccezione limitata e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge. La disciplina speciale riguarda esclusivamente l'IMU dovuta sugli immobili compresi nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o nella liquidazione coatta amministrativa. L'art. 1, comma 768, della legge n. 160/2019 dispone infatti che il curatore o il commissario liquidatore provveda al versamento dell'imposta maturata durante l'intera procedura entro tre mesi dal decreto di trasferimento dell'immobile. La norma riproduce sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

Secondo la Suprema Corte, tale previsione costituisce una deroga al regime ordinario di riscossione dei tributi e ha natura agevolativa, poiché consente il differimento del pagamento. Non è pertanto necessario che una norma preveda una totale esenzione dal tributo per essere qualificata come agevolativa; è sufficiente che introduca modalità o termini di pagamento più favorevoli rispetto a quelli ordinari.

Da questa qualificazione deriva che la disciplina non può essere applicata in via analogica né ad altre procedure concorsuali né ad altri tributi. Pertanto, al di fuori della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa, i tributi locali continuano a essere dovuti secondo le ordinarie scadenze di legge. La Cassazione fonda tale conclusione sul consolidato principio secondo cui le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione e possono essere applicate soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore, senza possibilità di estensione a fattispecie analoghe o similari.

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