Corte di Cassazione s. 18940/2025. Non dovuta l’IMU sull’immobile occupato abusivamente anche nel periodo antecedente alla norma di esenzione
Esclusa l’imposizione IMU del terreno occupato abusivamente anche per i periodi antecedenti alla nuova disciplina di legge.
Esclusa l’imposizione IMU del terreno occupato abusivamente anche per i periodi antecedenti alla nuova disciplina di legge, introdotta con la lettera g bis del comma 759 dell’art. 1 Legge 160/2019 (ad opera dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022). La decisione poggia sull’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina normativa IMU nella parte in cui non prevedeva l’esenzione per la fattispecie tipica delineata dal giudice delle leggi, quale causale di esclusione del presupposto impositivo in ragione del ricorrere degli specifici presupposti «immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614,secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».
«Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione»;
È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.»;
La retroattività degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale trova un limite nelle situazioni giuridiche già consolidate - conseguenti, quindi, a fatti giuridici riconosciuti idonei a produrre un siffatto effetto (quali la formazione del giudicato, l’inimpugnabilità dell'atto amministrativo, la prescrizione e la decadenza;) – con la precisazione che non può considerarsi esaurito (ed insensibile alla dichiarazione di incostituzionalità) un rapporto il cui perfezionamento (quanto ai contenuti delle relative situazioni giuridiche soggettive) consegua (proprio) dall’applicazione della norma espunta dall’ordinamento (a seguito di pronuncia del Giudice delle leggi; cfr. Cass., 13 marzo 2003, n. 3733; Cass., 28 gennaio 2000, n. 948; Cass., 2 dicembre 1996, n. 10741; Cass., 12 agosto 1994, n. 7398).

