Corte di Cassazione s. 17940/2026. IMU in caso di comodato AI parenti
Cassazione 17940/2026: chiarisce che, ai fini dell’agevolazione IMU per comodato ai figli, va interpretato il requisito del possesso di “un solo immobile”.
La sentenza della Cassazione n. 17940/2026 affronta il tema dell’agevolazione IMU per gli immobili concessi in comodato ai figli, chiarendo un punto molto rilevante in merito a cosa significa che il comodante deve possedere “un solo immobile”.
Il caso riguarda una contribuente che aveva concesso un immobile in comodato alla figlia e che chiedeva la riduzione del 50% dell’IMU. Il Comune aveva negato l’agevolazione perché la contribuente risultava titolare anche di altri immobili, tra cui uno sul quale aveva un diritto di usufrutto al 50%. La Commissione regionale aveva dato ragione alla contribuente, ritenendo che il limite riguardasse solo la piena proprietà e non altri diritti reali.
La Cassazione ribalta questa interpretazione e accoglie il ricorso del Comune.
La Corte parte dal contenuto della norma, che consente la riduzione del 50% dell’IMU per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta, ma solo a determinate condizioni, tra cui il fatto che il comodante possegga un solo immobile in Italia (oltre alla propria abitazione principale).
Il punto centrale è il significato del termine “possesso”. Secondo la Cassazione, non è corretto interpretarlo in senso restrittivo, limitandolo alla sola proprietà. Al contrario, va interpretato in modo coerente con la disciplina IMU, dove il presupposto dell’imposta riguarda sia i proprietari sia i titolari di altri diritti reali (come usufrutto, uso, abitazione). Di conseguenza, anche il possesso di un immobile a titolo di usufrutto costituisce una condizione ostativa all’agevolazione, esattamente come la proprietà.
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione conclude che la titolarità di un usufrutto su un altro immobile esclude il beneficio IMU per il comodato.

