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IMU accertamento e riscossione 3 min di lettura

Corte di Cassazione s. 1046/2026. IMU/ICI esenzione a favore di enc. La Cassazione ribadisce il requisito del corrispettivo simbolico

La Cassazione n. 1046/2026 conferma che una scuola può avere l’esenzione solo se c’è un corrispettivo simbolico, ribadendo la giurisprudenza precedente nonostante la Legge 199/2025.

La recente sentenza della Cassazione n. 1046/2026 conferma il necessario requisito del corrispettivo simbolico affinché una scuola possa ottenere l’esenzione, confermando l’impostazione tracciata dalla suprema Corte, contrariamente al recente intervento normativo contenuto nella Legge 199/2025.

Un istituto religioso gestiva una scuola materna paritaria. La CTR Friuli Venezia Giulia aveva riconosciuto l’esenzione ICI per il 2010-2011.

Il Comune ricorre sostenendo che:

  • le attività svolte erano in realtà commerciali,
  • le rette non potevano considerarsi “simboliche”,
  • l’esenzione applicata rischiava di configurarsi come aiuto di Stato incompatibile.

La CTR aveva ritenuto “non commerciale” l’attività perché:

  • l’ente era in perdita,
  • l’immobile ospitava religiose e attività di culto,
  • le rette non coprivano i costi e risultavano “simboliche”.

Nel caso in esame la CTR ha ritenuto provata la natura “non” commerciale dell’ attività svolta senza fare applicazione dei consolidati principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia in quanto, ai fini della qualificazione della attività come commerciale o meno_

  • la gestione in perdita è irrilevante
  • il corrispettivo deve essere di importo così modesto da non potersi rapportare al comune concetto di remunerazione del servizio reso, essendo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standard medi (vedi, ex multis, Cass. n.3674/24).

Parte interessante della sentenza riguarda la disciplina degli aiuti di Stato

La questione di fondo riguardante l’ICI 2010 e 2011 implica la considerazione dello ius superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato, e del loro recupero,  espressamente richiamata, altresì, dall’art. 16-bis, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, che  ha, per l’appunto, previsto che «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.»

Possono, dunque, enunciarsi i seguenti principio di diritto: 

«In tema di ICI, e con riferimento ai periodi di imposta dal 2006 al 2011, l’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ha integrato un aiuto di Stato laddove sia stata usufruita nello svolgimento di un’attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa, così come ritenuto dalla decisione della Commissione n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, e atteso che la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario.  Detto aiuto va recuperato in conformità alle disposizioni poste dalla decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed è nella fase del recupero che va previamente verificata la situazione individuale di ciascuna impresa interessata con riferimento all’esenzione usufruita nello svolgimento di un’attività con modalità commerciali. Nel contesto dell’azione di recupero rientra, quindi, l’applicazione della regola de minimis che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri. L’art. 16-bis del d.l. d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, al primo comma ha istituto uno speciale règime dichiarativo che risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato per l’esenzione fiscale costituente illegale aiuto di Stato e, al secondo comma, ha espressamente fatto salva l’applicazione della regola de minimis, il cui contenuto discende da regolamenti comunitari, così che l’indicazione di un'imposta a debito di importo superiore a 50.000 euro annui, contenuta nel primo comma, opera solo quale presupposto della dichiarazione ivi prevista.».

La Cassazione rimanda la causa alla Corte regionale perché rifaccia tutto, seguendo questi criteri:

  • accertare se la scuola era attività economica;
  • valutare se le rette erano davvero simboliche secondo la nozione restrittiva;
  • accertare se l’esenzione era un aiuto di Stato;
  • se rientra nel de minimis, verificare 
  • infine, decidere la questione fiscale con calcoli e interessi.
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