Corte di Cassazione s. 1038/2026. Recupero ICI enti non commerciali - applicazione del de minimis
La sentenza riguarda l’ICI 2010 per una scuola paritaria: il Comune contesta l’esenzione, sostenendo che le rette non costituiscono un corrispettivo simbolico.
La pronuncia riguarda una causa tra un Comune e una Parrocchia sull’ ICI 2010 relativa a un immobile usato per una scuola dell’infanzia paritaria.
Secondo il Comune, la scuola non beneficia dell’esenzione in quanto applica rette che non rientrano nel concetto di corrispettivo simbolico.
- Comune: accerta l’ICI 2010 → ritiene la scuola “commerciale” perché le famiglie pagano rette.
- CTP Ravenna: dà ragione al Comune.
- CTR: ribalta tutto: dice che nel 2010 bastava che l’attività fosse “didattica”, senza guardare alla “non commercialità”.
- Cassazione 2020 ritiene invece che per il 2010 bisogna verificare se l'attività è svolta con modalità commerciali (rette solo simboliche, costi non coperti, ecc.).
- CTR in rinvio, di nuovo, dà ragione alla Parrocchia → dice:
- le rette coprono il 64% dei costi → non sono simboliche ma nemmeno integrali
- la scuola è in perdita
- la retta è sotto il parametro ministeriale (CMS) per l’IMU
- Il Comune ricorre di nuovo in Cassazione che accoglie le doglianze del comune ma con una precisazione importante sul DE MINIMIS
La Cassazione, con sentenza 1038/2026, accoglie il ricorso del Comune e boccia la sentenza della CTR : un’attività è “non commerciale” solo se le rette sono davvero simboliche, cioè marginalissime, quasi simboliche, e incapaci di remunerare debitamente il servizio. Il fatto che la scuola fosse in perdita non conta in quanto può dipendere da diversi fattori. Il fatto che le rette coprano il 64% dei costi significa che NON sono simboliche: la scuola funziona largamente grazie ai corrispettivi.
Quindi l’esenzione ICI non spetta, se l’attività è economica anche senza scopo di lucro.
Tuttavia, la Corte, sulla questione ICI 2006-2011 richiama la Decisione della Commissione Europea del 3 marzo 2023 (n. 2023/2103), che ordina all’Italia di recuperare l’ICI non pagata nel periodo 2006–2011 dagli enti non commerciali, se l’immobile era usato in modo “economico” , secondo il diritto UE (scuole, cliniche, ecc.). La causa sull’ICI 2010 non è più solo una questione italiana: se la scuola è “economica”, va recuperata tutta l’ICI 2010 come aiuto di Stato illegittimo.
La Cassazione deve applicare lo ius superveniens europeo, che impone di valutare il rispetto del de minimis.
La Cassazione ricorda che anche per l’ICI 2010 si può applicare la regola UE: Se l'aiuto (cioè l’ICI non pagata) è molto basso e resta sotto la soglia “de minimis”, non è recuperabile.
La soglia in quel periodo è di 200.000 € in tre anni.
Quindi il giudice del rinvio dovrà verificare:
- se l’attività è economica, l’esenzione è aiuto di Stato;
- si dovrà verificare, per il triennio 2008–2010, se l’importo esentato è inferiore alla soglia de minimis:
- se inferiore l’aiuto è compatibile e non si recupera ICI;
- se non è inferiore al de minimis, va recuperata interamente l’ICI 2010.

