Corte di Cassazione ord. 26066/2026. Aree edificabili: niente obbligo dichiarativo se il nuovo valore è già conosciuto dal comune
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26066/2026, chiarisce quando sussiste l’obbligo di dichiarazione e l’applicabilità delle sanzioni in caso di variazione del valore di un’area edificabile già nota all’ente impositore.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26066/2026, affronta una controversia relativa al valore di un’area edificabile e alle sanzioni applicate per omessa dichiarazione. Il punto rilevante trattato riguarda la sussistenza dell’obbligo dichiarativo quando la variazione del valore dell’area deriva da elementi già nella disponibilità dell’ente impositore.
«l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12– ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997» (vedi Cass. 13662/2026).
La Cassazione richiama il principio già affermato con l’ordinanza n. 13662/2026: non sussiste l’obbligo di dichiarare la variazione quando questa consiste nella rideterminazione della base imponibile effettuata dallo stesso Comune, a seguito di una nuova stima del valore dell’area fabbricabile.
La Corte richiama anche il principio di collaborazione e buona fede dell’art. 10 dello Statuto del contribuente. L’obbligo dichiarativo viene meno non soltanto quando il dato è acquisibile attraverso procedure telematiche, ma anche quando l’informazione rilevante ai fini dell’imposta è già nella “conoscenza qualificata” del Comune per effetto della propria attività amministrativa, anche se svolta per finalità non strettamente tributarie.

