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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione ord. 25005_2026 IMU abitazione principale posseduta da coniugi

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25005/2026, chiarisce che per i coniugi con abitazioni diverse l’esenzione IMU spetta a ciascuno solo se residenza e dimora abituale sono effettivamente stabilite in immobili distinti.

Ancora una pronuncia sull’abitazione principale ai fini IMU per i coniugi che posseggono due abitazioni: la sentenza della Corte costituzionale non ha introdotto la possibilità di scegliere quale immobile agevolare, ma ha semplicemente riconosciuto che ciascun coniuge può beneficiare dell'esenzione sulla propria abitazione principale quando, per ragioni reali e documentabili, la residenza e la dimora abituale sono stabilite in immobili diversi.

Nel caso di specie, afferma la Corte, “Non si discorre, infatti, della possibilità di usufruire dell’esenzione da parte del coniuge che risiede nell’abitazione ove ha residenza e dimora, nel caso in cui l’altro coniuge risieda in altra abitazione, ma della diversa ipotesi in cui il richiedente voglia conseguire l’esenzione in relazione alla quota dell’immobile del quale sia proprietario pro quota pur risiedendo e dimorando in altro immobile. E tale fattispecie esula chiaramente dal perimetro applicativo della norma e della decisione invocata. Nella specie, la ricorrente risiede e dimora in diverso immobile sito nel Comune di Latina e ciò preclude il riconoscimento del beneficio per l’immobile in oggetto sito nel Comune di Roma. 

Va in conclusione ribadito che in tema di IMU, con riguardo all'esenzione riconosciuta per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 209 del 2022, il beneficio spetta soltanto in caso di concorrenza di residenza anagrafica e dimora abituale sul medesimo immobile, non essendo consentita una scelta diversa implicante la sussistenza alternativa di tali condizioni rispetto a diversi immobili (Cass. Sez. 5, 23 dicembre 2025, n. 33877).

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