Corte di Cassazione ord. 23698/2026. IMU abitazione principale rilevanza catastale e inutilizzo
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23698/2026, ribadisce che l’esenzione IMU per l’abitazione principale è legata alla corretta classificazione catastale dell’immobile, anche in caso di unità contigue destinate di fatto ad abitazione.
La Cassazione torna ad affrontare il tema dell'esenzione IMU per l'abitazione principale e ribadisce un orientamento ormai molto rigoroso sulla questione dell’accatastamento. Nel caso esaminato, il contribuente sosteneva che due unità immobiliari contigue, una accatastata come abitazione (A/2) e l'altra come ufficio (A/10), costituissero in realtà un unico immobile destinato ad abitazione principale. Per questo motivo chiedeva che l'esenzione fosse estesa all'intero compendio immobiliare.
La Cassazione ribadisce che, in materia di IMU, l'utilizzo di fatto dell'immobile non può prevalere sul classamento catastale. In presenza di unità distintamente accatastate, l'esenzione per abitazione principale richiede non soltanto la destinazione abitativa ma anche la preventiva unificazione catastale. Quando gli immobili risultano distintamente accatastati, ciascuna unità mantiene la propria autonomia fiscale e deve essere assoggettata al relativo regime impositivo. L'esenzione per abitazione principale può riguardare una sola unità immobiliare e non può essere estesa ad altri immobili contigui semplicemente perché utilizzati insieme dal contribuente.
I giudici precisano inoltre che l'utilizzo di fatto dell'unità A/10 come parte dell'abitazione non è sufficiente a superare il dato catastale. Per ottenere l'agevolazione sarebbe stato necessario procedere all'unificazione catastale delle unità e far risultare l'intero immobile come unica abitazione. In assenza di tale adempimento, l'unità censita come ufficio resta soggetta ad IMU anche se materialmente utilizzata insieme all'abitazione.
La sentenza contiene anche un richiamo importante sul tema dell'inutilizzo degli immobili. La semplice circostanza che parte dell'immobile fosse interessata da lavori edilizi o temporaneamente inutilizzabile non è sufficiente per escludere il tributo. Diversamente, l'assoggettamento all'imposta finirebbe per dipendere dalla scelta del proprietario di utilizzare o meno il bene.

