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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione o n. 28421/2025. Coltivatori diretti esenti IMU indipendentemente dal reddito

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28421 del 27/10/2025, conferma che i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola hanno diritto all’esenzione IMU senza dover dimostrare che il reddito agricolo sia prevalente rispetto ad altre fonti.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28421 del 27/10/2025 conferma l’assetto IMU che porta ad esentare i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola senza che vi sia una valutazione sulla prevalenza del reddito rispetto ad altre fonti.

Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento con cui il Comune ha liquidato la maggiore imposta IMU per l’anno di imposta 2013, negando il diritto del contribuente all’agevolazione prevista per i terreni agricoli ed ai soggetti coltivatori diretti o imprenditori professionali agricoli, per il mancato rispetto del requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola su quello di altra natura (nel caso specifico trattasi di un reddito da pensione).

Ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali.

Posto che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi

In sintesi, l’iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito).

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