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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione o. 8177/2026. IMU non dovuta in caso di occupazione abusiva

L’IMU non si paga se un immobile è occupato abusivamente e quindi inutilizzabile e non disponibile, purché il proprietario abbia denunciato subito l’occupazione e si sia attivato per liberarlo.

L’IMU non è dovuta per il periodo in cui l’immobile è occupato abusivamente, reso inutilizzabile e indisponibile, a condizione che il proprietario abbia tempestivamente denunciato l’illecito e si sia attivato per il rilascio.

La pronuncia riguarda la debenza dell’IMU su immobili occupati abusivamente da terzi, con riferimento agli anni 2014–2019.

Il Comune  aveva accertato l’IMU nei confronti di un soggetto fallito, proprietario di un complesso immobiliare occupato senza titolo. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva annullato gli avvisi, ritenendo applicabile il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 60/2024, secondo cui l’IMU non è dovuta quando 

  • l’immobile è inutilizzabile e indisponibile per occupazione abusiva;
  • il proprietario (o la curatela) si sia tempestivamente attivato con denunce penali e azioni giudiziarie.

La Cassazione rigetta il ricorso del Comune, affermando che:

  • la sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024 trova piena applicazione anche al caso di specie;
  • è contrario ai principi di capacità contributiva e ragionevolezza assoggettare a IMU un proprietario che, a causa dell’occupazione abusiva, non trae alcuna utilità economica dall’immobile;
  • la Corte territoriale ha correttamente accertato, in fatto, la protratta e completa occupazione abusiva e l’inefficacia delle iniziative di sgombero non imputabile alla curatela.
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