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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione o. 6096/2024. L’r.s.a. Non gode dell’esenzione IMU se non dimostra la finalità sociale. Insufficiente l’accordo con la regione

L’Attività di RSA in convenzione con la Regione Lombardia non garantisce che l'attività venga svolta in forma non commerciale e che i compensi richiesti siano sottratti alla logica del profitto.

L’Attività di RSA in convenzione con la Regione Lombardia non garantisce che l'attività venga svolta in forma non commerciale e che i compensi richiesti siano sottratti alla logica del profitto.

Nel caso di specie il giudice regionale, nel ritenere dovuta l’IMU, ha fatto corretta applicazione del complesso quadro normativo ed interpretativo laddove ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'esenzione rimarcando come l'attività svolta nell’immobile dalla Fondazione («attività di RSA ex IPAB, svolta in convenzione con la Regione Lombardia») non potesse ritenersi avere «finalità sociale», poiché «il regime di convenzione di cui gode la Fondazione non ...(era)... da solo sufficiente a dimostrare l'utilizzo per finalità sociali», evidenziando altresì quanto segue:«... la convenzione prevede che la Regione Lombardia si avvale delle strutture private, come nel caso in esame, per prestare servizi sanitari ai cittadini. Per tali servizi corrisponde un corrispettivo pattuito stabilito dalla convenzione in funzione dei costi sostenuti e per la produzione dei servizi resi. In questo senso si osserva che l'attività sanitaria svolta all'interno di una RSA in quanto diretta alla produzione di beni e servizi deve essere inquadrata nell'ambito di quelle che rivestono carattere commerciale»

Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l'obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative; resta quindi fermo che, pur mantenendo l'ente impositore veste di attore in senso sostanziale, è onere del contribuente fornire la prova in giudizio dei presupposti dell'esenzione invocata, ponendosi quest'ultima quale fatto impeditivo della pretesa di prelievo e, in definitiva, quale causa di inoperatività dell’obbligo di generale contribuzione ex art.53 Cost.

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