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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione o. 34029/2025. IMU. Negata l’abitazione principale in caso di categoria catastale inidonea

L’abitazione principale non è riconosciuta se l’immobile ha una categoria catastale inidonea: nel caso, un immobile A/10 a Napoli non ha diritto all’esenzione IMU.

La vicenda riguarda un immobile di proprietà di un contribuente, situato a Napoli e accatastato come A/10, cioè “uffici e studi privati”. Il Comune notifica un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, ritenendo che l’imposta fosse dovuta. Il contribuente, invece, sosteneva di abitare in quell’immobile e quindi chiedeva di riconoscere l’esenzione IMU per abitazione principale.

Nei primi due gradi di giudizio il contribuente aveva vinto: la Commissione Tributaria Provinciale prima e la Commissione Regionale poi avevano ritenuto che l’esenzione spettasse comunque, anche se la moglie aveva un’altra residenza e anche se la categoria catastale era A/10. 

La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza di merito confermando che  per ottenere l’esenzione IMU, non basta che il contribuente viva realmente nell’immobile; è indispensabile che l’immobile sia “oggettivamente” classificato dal catasto come abitazione. Se invece è registrato come ufficio (A/10), l’esenzione non può essere riconosciuta, anche se di fatto viene usato come casa.

Quando il contribuente ritiene che il classamento non rispecchi la reale destinazione deve contestare la categoria catastale chiedendo la modifica

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se l'immobile è iscritto come uso studio con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta anche se di fatto utilizzato come abitazione, essendo onere del contribuente che chiede l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento per la diversa destinazione (Cass. 08/04/2024,n. 9364 (Rv. 670806 - 01)).

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