Corte di Cassazione o. 3094/2024. Nessuna esenzione IMU puó essere riconosciuta per il fabbricato merce da ristrutturare
L’agevolazione IMU prevista per i fabbricati “merce” non può essere estesa ai fabbricati oggetto di acquisto per essere poi destinate a interventi di ristrutturazione
L’agevolazione IMU prevista per i fabbricati “merce” non può essere estesa ai fabbricati oggetto di acquisto per essere poi destinate a interventi di ristrutturazione. Nel caso di specie le unità immobiliari erano state acquistate al fine di ristrutturarle ma, in tal caso, non è possibile invocare l’agevolazione IMU per i fabbricati merce, trattandosi di beni acquistati al solo scopo della successiva rivendita, previa ristrutturazione.
Ciò posto, il regime di esenzione risulta connaturato ai «fabbricati costruiti » dall’impresa (altrimenti) soggettivo passivo IMU, «destinati … alla vendita» e «fintanto che permanga tale destinazione»; così che deve senz’altro escludersi dal suo àmbito applicativo il fabbricato che, così come nella fattispecie, sia stato immesso nel mercato immobiliare (per acquisto operatone dall’impresa), seppur la circolazione commerciale del bene preordinata ad una successiva attività di costruzione, non potendosi concepire (al momento del detto acquisto) né l’esistenza di un fabbricato «costruito» dal soggetto passivo Imu, e destinato alla vendita (piuttosto che alla sua ristrutturazione edilizia), né la permanente e documentata destinazione alla vendita del bene stesso così costruito (cfr. Cass. n. 9897/2022).
La fattispecie preclude (anche) un’interpretazione estensiva del regime di favore evocato in quanto nell’un caso la finalità perseguita dal legislatore è chiaramente volta a non gravare del tributo quelle imprese rispetto alle quali il presupposto impositivo (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, cit., in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2) si identifica col possesso di «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» («fintanto che permanga tale destinazione») - ove, dunque, l’avvenuta realizzazione del fabbricato, e la sua permanente destinazione alla vendita, connotano il contenuto della disposizione, e lo stesso scopo di favore perseguito, - nel mentre, nella fattispecie in esame, la destinazione alla vendita costituisce un mero intento perseguito dall’impresa che ancora non abbia realizzato il bene a detto fine destinato, così ponendosi al di fuori del perimetro di applicazione della norma, per di più in assenza di ogni obiettiva condizione di verificabilità dello stesso intento perseguito che finirebbe per connotare qualsiasi operazione commerciale volta all’acquisizione di fabbricati destinati alla (successiva) rivendita (che faccia seguito, o meno, all’attività di costruzione).

