IMU. Corte di Cassazione o. 28458/2023. Le rendite attribuite con il procedimento del comma 336, incontrano il limite della decadenza quinquennale.
La questione sottoposta alla Corte attiene all’individuazione del dies a quo del termine di decadenza del potere di accertamento ICI nel caso in cui quest’ultimo è conseguente al procedimento di variazione catastale l. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 336.
La questione sottoposta alla Corte attiene all’individuazione del dies a quo del termine di decadenza del potere di accertamento ICI nel caso in cui quest’ultimo è conseguente al procedimento di variazione catastale l. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 336.
Per quanto attiene alla decadenza del potere di accertamento in materia di tributi locali, con la l. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), con l’art. 1, commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l’esercizio dell’attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione. In particolare, il comma 161 prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17 e successive modificazioni”
Per quanto riguarda la procedura della legge 311/2004 comma 336, è il comma 337 a prevedere una deroga alle disposizioni della l. n. 342 del 2000, art. 74 che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell’ufficio. L’effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si produce dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.
Si evince da ciò che la deroga in esame riguarda esclusivamente l’effetto fiscale delle nuove rendite catastali – vale a dire la decorrenza dell’obbligazione tributaria – e non la retroattività del potere di accertamento dell’Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nella norma suddetta. Corollario di tale coordinamento normativo è che la disposizione già menzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell’azione accertatrice, che rimane regolata, dal d.lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161.
Ad ogni modo, in assenza di espresse indicazioni da parte del comma 337, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, con la conseguenza che l’ente impositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest’ultima norma per accertare l’imposta dovuta.

