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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione o. 26174/2025. IMU dovuta dal subconcessionario demaniale

Con ordinanza n. 26174 del 25/09/2025, la Corte di Cassazione afferma la previsione normativa della soggettività passiva in capo al concessionario vale anche per il sub-concessionario.

Con ordinanza n. 26174 del 25/09/2025, la Corte di Cassazione afferma, in materia di ICI  e IMU che, la previsione normativa della soggettività passiva in capo al concessionario vale anche per il sub-concessionario, al quale il godimento dei beni demaniali, con l'assenso dell'amministrazione concedente, sia stato affidato dal concessionario per concorrere con quest'ultimo, nell'esercizio di attività ausiliarie, sussidiarie e complementari, alla gestione del medesimo servizio pubblico; atteso che, in tal modo, il sub-concessionario subentra nella medesima posizione del concessionario rispetto all'uso dei beni demaniali costituenti oggetto della precedente concessione e compartecipa, mediante l'utilizzo vincolato di tali beni, alla gestione del servizio pubblico affidato al concessionario, restando soggetto alla vigilanza della P.A. concedente, che ne ha valutato l'idoneità al subingresso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11006 del 27/04/2025).

Nella pronuncia, la Corte evidenzia che il sub-concessionario, secondo interpretazione dottrinale unanime, in effetti, non ha una titolarità sul bene differente da quella di competenza del concessionario. Nel caso di specie, è applicabile l’art. 45-bis cod. nav. (quale introdotto dall'art. 2, comma 2, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e modificato dall'art. 10, comma 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di demanio marittimo), a tenore del quale: «Il concessionario previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione».

Su tali premesse, considerando che anche la sub-concessione assentita dall’amministrazione concedente conferisce un diritto di natura reale o personale sulle aree e sugli edifici utilizzati per la prestazione del servizio pubblico, si può ritenere, anche alla luce di un’interpretazione costituzionalmente ed europeisticamente orientata, che la soggettività passiva ai fini dell’ICI (come dell’IMU) per gli immobili affidati in godimento per la cogestione di un servizio pubblico competa solamente al subconcessionario - e non anche al concessionario - per l’intera durata del rapporto sub-concessorio”.

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