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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione o. 23851/2026. IMU giudicato esterno. L'interpretazione del giudice non può mai costituire limite per un altro giudice

Il giudicato formatosi su precedenti annualità IMU, relativo al medesimo terreno qualificato come pertinenza dell’abitazione principale, vincola il giudice anche per le annualità successive, impedendo una nuova valutazione della pertinenzialità.

La questione trattata nell’ordinanza in commento afferisce a una debenza IMU del 2012 su un caso di pertinenzialità di un terreno destinato a giardino di abitazione, ma accatastato separatamente, già oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione. Le ricorrenti ritengono pertanto che la sentenza di merito si ponga in contrasto con il giudicato formatosi inter partes su identica questione giuridica e fattuale, con riferimento alla medesima particella di terreno, come definitivamente accertato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13959 del 2017. Tale giudicato, relativo ad annualità d’imposta antecedenti ma concernente il medesimo bene qualificato come pertinenza dell’abitazione principale, avrebbe dovuto vincolare il giudice del rinvio, precludendo una nuova valutazione del requisito della pertinenzialità. 

La Corte è di avviso diverso e ricorda che, in tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello “stare decisis” (Cass. 05/03/2024, n. 5822 (Rv. 670813 - 01)). 

Inoltre, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (Cass. 17760/2018; Cass. n. 31084 del 28/11/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019). 

L'oggetto del giudicato tributario ha, dunque, una estensione limitata alla mera statuizione relativa all'esistenza del diritto all'annullamento dell'atto impugnato: quindi, resta estraneo alla res iudicata – in contesto di variabilità - ogni antecedente logico della decisione.

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