Corte di Cassazione o. 23705/2026. IMU forze armate: il beneficio spetta anche in assenza di residenza anagrafica e dimora abituale
La Corte di Cassazione chiarisce che l’esenzione IMU per gli immobili delle Forze Armate spetta anche in assenza di residenza anagrafica e dimora abituale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23705/2026 chiarisce in via definitiva il requisitoabitativo per gli immobili che appartengono alle Forze armate e godono dell’esenzione IMU, affermando il seguente principio di diritto: in tema di IMU, l’autonoma causa di esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, per l’unico immobile ad uso abitativo principale posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, e non è esclusa dal fatto che l’immobile risulti privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio di tale specifico regime di agevolazione, volto a tener conto delle peculiari esigenze di servizio che possono imporre a tali specifiche tipologie di contribuenti una frequente mobilità sul territorio e di risiedere, anche per lunghi periodi, in luogo diverso da quello di ubicazione dell’immobile posseduto.
Il peculiare trattamento tributario previsto dal legislatore statale, limitato ai beni immobili di categoria non di lusso, consente – quindi – di equiparare i citati beni all’abitazione principale, seppur con talune specificità dovute all’impiego svolto dai relativi proprietari, che spesso per ragioni di servizio sono indotti a frequente mobilità sul territorio (non solo nazionale) ed a risiedere nel luogo ove prestano funzione, non già nel Comune ove è situato l’immobile di proprietà (non sono richieste, infatti, le condizioni “ordinarie” della dimora abituale e della residenza anagrafica, altrimenti tassativamente necessarie). Trattasi, invero, di autonoma e diversa causa di esenzione.
Ad avviso della Corte non osta che l’immobile fosse privo di utenze e inabitato, come dichiarato dal contribuente medesimo, perché tali elementi si pongono in linea con la ratio della disciplina di esenzione, evidentemente basata sulla circostanza che il personale delle Forze Armate (ed assimilati) è chiamato a prestare servizio anche in regime di missione, in luoghi lontani e per lunghi periodi, ed in tali circostanze la pretesa che si debba continuare a pagare le utenze appare, oltre che non prevista dalla norma, del tutto estranea alla logica dell’agevolazione.

