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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione o. 18855/2025. Negata la ruralità all’oleificio che non aveva chiesto la classificazione catastale

Accolto il ricorso che cassa la sentenza del giudice di appello nella parte in cui aveva affermato che non era necessario, ai fini fiscali, che il fabbricato rurale fosse catastalmente classificato in categoria D/10.

Accolto il ricorso che cassa la sentenza del giudice di appello nella parte in cui aveva affermato che non era necessario, ai fini fiscali, che il fabbricato rurale fosse catastalmente classificato in categoria D/10, potendo in concreto il giudice tributario verificare l’oggettiva strumentalità alla produzione connessa ad attività agricole. Inoltre, ha ritenuto che la società agricola, sia pure in ritardo rispetto al termine finale del 30 settembre 2012 e, “dopo la notifica dell’avviso di accertamento relativo all’IMU 2012” (si legga: IMU relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015), aveva proposto istanza il 13 novembre 2017 “di variazione catastale al fine di riconoscimento della cat. D 10 al fabbricato”, corredata da autocertificazione in ordine alla sussistenza del requisito dalla ruralità del fabbricato fin dai cinque anni antecedenti la domanda.

La suprema Corte ribadisce che il riconoscimento della ruralità è di esclusiva valutazione catastale e che la procedura speciale della retroattività quinquennale si è esaurita nel 2012.

Ne consegue che un’eventuale domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 nell’anno 2017, non poteva valere per il quinquennio antecedente (cioè, dall’anno 2011 all’anno 2016), dovendo escludersi l’efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate dopo il 30 settembre 2012 (termine ultimo per la domanda di annotazione).

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