Corte di Cassazione o. 14831/2026. IMU merce. Dichiarazione a pena di decadenza da presentare ogni anno
La Cassazione (ord. 14831/2026) conferma che l’obbligo di dichiarazione IMU previsto dalla normativa precedente non è stato eliminato dalla riforma del 2019 e resta quindi valido.
La dichiarazione IMU continua a rappresentare un presupposto indispensabile per fruire dell’esenzione sui fabbricati cosiddetti merce
Con l’ordinanza 14831/2026, la Suprema Corte conferma un orientamento che appare consolidato. La Corte si concentra sul rapporto tra la normativa originaria (art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013) e la riforma introdotta dalla legge 160/2019, chiarendo che la previsione della dichiarazione IMU non è stata abrogata.
La dichiarazione non è un adempimento meramente formale, ma una condizione sostanziale del beneficio fiscale. La sua omissione determina la decadenza dall’esenzione, indipendentemente dal fatto che il Comune sia già a conoscenza della situazione degli immobili, ad esempio perché ha rilasciato i titoli edilizi o ha altre informazioni a disposizione. La Corte ribadisce infatti che, in materia di agevolazioni, vige il principio di stretta interpretazione: non sono ammesse letture estensive o equipollenti degli adempimenti richiesti dalla legge.
Da questo principio si giunge ad una ulteriore conclusione significativa: la dichiarazione IMU deve essere presentata per ogni annualità per la quale si intende beneficiare dell’esenzione. Non è possibile attribuire efficacia “ultrattiva” a una dichiarazione presentata per un anno precedente. Anche nel caso in cui la situazione degli immobili sia rimasta invariata (destinazione alla vendita e mancata locazione), occorre comunque rinnovare la dichiarazione, proprio perché tali condizioni sono considerate dalla normativa come potenzialmente variabili nel tempo e devono essere comunicate anno per anno all’ente impositore.
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione rileva che per l’anno 2016 non era stata presentata alcuna dichiarazione IMU relativa ai beni merce. La dichiarazione del 2013, quindi, non poteva in alcun modo produrre effetti per gli anni successivi. Di conseguenza, l’esenzione non spettava e l’accertamento del Comune deve essere considerato legittimo.

