Corte di Cassazione o. 11364/2024. IMU dovuta dalla società pubblica
La Corte di cassazione, con ordinanza 11364/2024 ribadisce che la società in house interamente partecipata dal Comune opera in un regime privatistico al fine di non alterare il regime della concorrenza comportando, di conseguenza, l’assoggettamento come qualsiasi soggetto privato, il pagamento dell’Imu nell’immobile in cui svolge l’attività.
La Corte di cassazione, con ordinanza 11364/2024 ribadisce che la società in house interamente partecipata dal Comune opera in un regime privatistico al fine di non alterare il regime della concorrenza comportando, di conseguenza, l’assoggettamento come qualsiasi soggetto privato, il pagamento dell’Imu nell’immobile in cui svolge l’attività.
La scelta della forma privata comporta la necessaria soggezione al regime privatistico, al fine di non alterare il regime della concorrenza, con l’applicazione delle sole deroghe necessarie all’espletamento del compito pubblico assegnato o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad esempio applicazione delle regole sul reclutamento del personale; possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali).
L’articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, sicché le società in house non possono automaticamente beneficiare delle esenzioni tributarie riconosciute all’amministrazione pubbliche.

